Industria 4.0, bonus del 40% sulla betoniera non sul veicolo
Spetta il credito di imposta «Industria 4.0» per l’autobetoniera, ma limitatamente al costo della struttura impiegata come betoniera. Lo chiarisce la risposta a interpello 189/2021 diffusa il 17 marzo dall’agenzia delle Entrate. Il costo del veicolo (autotelaio) su cui poggia la betoniera potrà usufruire del tax credit del 6% previsto per gli investimenti ordinari dalla legge 160/2019 . Per il credito d’imposta 4.0 sono necessarie l’interconnessione e la perizia. Quest’ultimo documento, per le agevolazioni della legge 160/2019, non deve essere asseverato.
La risposta a interpello 189/2021 è uno dei primi interventi di prassi editi sui crediti di imposta per gli investimenti introdotti dalla legge 160/2019 per l’anno 2020 (con coda temporale al 30 giugno 2021, per beni “prenotati” entro fine 2020). I crediti sono stati sostanzialmente prorogati ed ampliati dalla legge 178/2020 (legge di Bilancio 2021), sicché i chiarimenti sull’ambito oggettivo della legge 160 possono essere automaticamente estesi alla norma più recente.
La risposta 189 esamina il caso di un’impresa edile che ha acquistato un’autobetoniera, cioè un mezzo costituito da un autotelaio targato sul quale è installata una betoniera con pompa. Quest’ultima è dotata delle caratteristiche previste dall’allegato A alla legge 232/2016 ed è altresì dotata dei «5+2» requisiti richiesti dal piano «Industria 4.0». Il mezzo nel suo complesso, però, precisa la società istante, non è compreso in nessuna delle voci dell’allegato A. Si chiede dunque se il costo dell’autobetoniera possa usufruire del tax credit del 40% previsto dal comma 189 della legge 160/2019 .
L’Agenzia risponde all’interpello sulla base di un parere tecnico del ministero dello Sviluppo economico (Mise) secondo cui nell’ambito del primo gruppo di beni indicati nell’allegato A alla legge 232 sono ricomprese solamente le “macchine” come definite dalla direttiva 2006/42/Ce . Sono conseguentemente esclusi dal novero dei beni agevolabili con il precedente iperammortamento e con gli attuali tax credit «Industria 4.0» i cespiti qualificabili come veicoli in base alla direttiva 46/2007/Ce.
Da ciò deriva che, mentre il costo della sola betoniera è agevolabile con il credito di imposta del 40%, non lo sarà la parte di costo del mezzo ascrivibile all’autocarro che risulta invece ricompresa nel credito di imposta del 6% di cui al comma 188 della legge 160/2019. La risposta non lo precisa, ma, evidentemente, l’impresa dovrà richiedere al fornitore di scomporre il corrispettivo (se fatturato unitariamente) tra le due parti aventi regimi fiscali differenziati e ciò anche per ottemperare all’obbligo di riportare in fattura i richiami alle leggi agevolative applicabili.
Fonte: Il Sole 24 Ore