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Istituito per il periodo d’imposta 2019, un credito d’imposta per i costi di partecipazione a fiere internazionali

 

Con l’articolo 49 D.L. 34/2019 (Decreto Crescita), il governo intende rafforzare il proprio sostegno a favore delle PMI promuovendo politiche volte all’incremento dell’attività di internazionalizzazione.

Più nel dettaglio, ha stabilito per il periodo d’imposta 2019, un credito d’imposta, attribuito nella misura del 30%, fino ad un massimo di 60.000 euro, a copertura dei costi di partecipazione ad eventi fieristici internazionali.

Vale l’ordine di arrivo delle domande

 

L’ammissione al beneficio avverrà secondo l’ordine cronologico di presentazione delle relative domande, nel rispetto dei limiti finanziari posti dalla norma istitutiva che prevede, per l’anno 2020, uno stanziamento di risorse, pari a 5 milioni di euro.

Quali sono i costi ammissibili?

Le spese sostenute dall’impresa per la partecipazione a manifestazioni fieristiche di settore, di carattere internazionale, ossia svolte fuori dai confini nazionali.

Ad esempio:

  • spese per l’affitto degli spazi espositivi, spese per l’allestimento dei medesimi spazi;
  • spese per le attività pubblicitarie, di promozione e di comunicazione connesse alla partecipazione.

Il credito d’imposta dovrà essere ripartito in tre quote annuali di pari importo, utilizzabili esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 D.Lgs. 241/1997.

In attesa del MISE per la validità del credito

 

Per la piena operatività del credito d’imposta si dovrà aspettare l’apposito decreto del Mise, previsto entro il 29 giugno, in cui saranno definite le disposizioni attuative con riferimento a:

  • l’elenco delle manifestazioni fieristiche internazionali di settore per cui trova applicazione il credito di imposta;
  • le tipologie di spese connesse alla partecipazione/iscrizione alla fiera ammesse al beneficio;
  • le procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo dei crediti d’imposta, secondo quanto stabilito dall’articolo 1, comma 6, del D.L. 40/2010, convertito, con modificazioni, dalla 73/2010.

I controlli e le sanzioni dell’Agenzia dell’Entrate

 

L’attività di controllo sarà svolta dall’Agenzia dell’Entrate, la quale in caso di indebita fruizione, totale o parziale, del credito d’imposta, ne darà comunicazione al Mise, che provvederà al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge.

 

Nomina del sindaco o del revisore: aumentate le soglie

 

Con l’approvazione del decreto Sblocca Cantieri, avvenuta in data 12 giugno 2019, sono state emanate le nuove regole sugli obblighi di nomina dei revisori nelle Srl.

Esse diventano più flessibili: il termine resta quello del prossimo 15 dicembre 2019 ma diventa meno stringente l’obbligo di nomina.

In quali casi è necessaria la nomina con le nuove regole?

 

Le nuove indicazioni prevedono l’obbligo di nomina del revisore o dell’organo di controllo quando la società:

  • è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
  • controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;
  • ha superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti:
    – totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 4 milioni di euro (prima il tetto era 2 milioni);
    –ricavi delle vendite e delle prestazioni: 4 milioni di euro;
    – dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 20 unità (la precedente regole ne prevedeva 10).

Si sottolinea come l’obbligo di nomina dell’organo di controllo o del revisore cessa quando, per tre esercizi consecutivi, non è superato alcuno dei predetti limiti.

La revoca delle nomine già avviate

 

Le società che avessero già provveduto alle nomine e per le quali non c’è più obbligo possono procedere alla revoca per giusta causa (prevista una specifica procedura, con passaggio in assemblea dei soci).

È invece più complesso l’iter per l’eventuale revoca dei sindaci.

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