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CREDITO D’IMPOSTA FORMAZIONE

da | 15 Gen 2021 | Finanza Agevolata, News

Legge 160 del 27/12/2019 (MANOVRA 2020)

NOVITA’ IN SINTESI
La legge di Bilancio 2020 ha prorogato fino all’esercizio fiscale 2020 il beneficio del “credito d’imposta formazione 4.0”, rimodulando i limiti massimi annuali dell’incentivo ed eliminando l’obbligo di disciplinare espressamente lo svolgimento delle attività di formazione attraverso contratti collettivi aziendali o territoriali.

INCENTIVO E FONDI A DISPOSIZIONE
L’incentivo è finalizzato alla formazione del personale dipendente per l’acquisizione o il consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la trasformazione tecnologica e digitale previsto dal Piano nazionale Impresa 4.0, quali big data e analisi dei dati, cloud, fog computing, cyber security, sistemi cyber-fisici, prototipazione rapida, sistemi di visualizzazione e realtà aumentata, robotica avanzata e collaborativa, interfaccia uomo macchina, manifattura additiva, internet delle cose e delle macchine e integrazione digitale dei processi aziendali.
Il Bonus formazione 4.0 ha per il 2020 una dotazione di 150 milioni di euro.

SOGGETTI INTERESSATI
Può usufruire di questo tipo di incentivo ogni tipologia d’impresa, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui opera nonché dal regime contabile adottato, purché non in stato di difficoltà e che non sia oggetto di sanzioni interdittive.
Si fa presente che il bonus formazione è indipendente dall’applicazione delle agevolazioni a titolo di iperammortamento per investimenti in beni strumentali.

SPESE AMMISSIBILI
Il beneficio consiste in un credito d’imposta calcolato in percentuale sulle sole spese relative al personale dipendente impiegato come discente, docente o tutor nelle attività di formazione ammissibili limitatamente al costo aziendale riferito alle ore e o alle giornate di formazione. Nel caso in cui le attività di formazione siano erogate da soggetti esterni all’impresa, si considerano ammissibili al credito d’imposta le attività commissionate ai soggetti accreditati per lo svolgimento di attività di formazione finanziate presso la Regione o Provincia autonoma in cui l’impresa ha la sede legale o la sede operativa, a università, pubbliche o private o a strutture ad esse collegate, a soggetti accreditati presso i fondi interprofessionali a soggetti in possesso della certificazione di qualità in base alla norma Uni En ISO 9001:2000 settore EA 37. Dall’esercizio 2020 sarà possibile far rientrare fra le spese ammissibili anche le attività commissionate agli Istituti Tecnici Superiori.

AMMONTARE DEL BENEFICIO E MASSIMALI
Nell’anno 2020 le percentuali dell’incentivo ed i massimali annui sono stati parametrati in funzione della dimensione aziendale, come di seguito riportato:

  • Per le PICCOLE imprese, il beneficio sarà pari al 50% delle spese ammissibili e con un limite massimo annuale di 300.000,00 euro;
  • Per le MEDIE imprese, il beneficio sarà pari al 40% delle spese ammissibili e con un limite massimo annuale di 250.000,00 euro;
  • Per le GRANDI imprese, il beneficio sarà pari al 30% delle spese ammissibili e con un limite massimo annuale di 250.000,00 euro.

MODALITÀ DI UTILIZZO E OBBLIGHI DOCUMENTALI
Il credito d’imposta Formazione 4.0 può essere utilizzato esclusivamente in compensazione dal periodo d’imposta successivo a quello agevolabile mediante modello F24 da presentare tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate.

Tale bonus non concorre alla formazione del reddito ai fini fiscali e ad esso non si applicano né il limite annuale di 250.000,00 euro per l’utilizzo dei crediti di imposta né il limite massimo di compensabilità di crediti di imposte e contributi pari a 700.000,00 euro.

Ai fini del riconoscimento del credito d’imposta, l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall’impresa devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato dalla revisione legale dei conti o da una società di revisione: inoltre, dovrà essere predisposta una relazione che illustri le modalità organizzative ed i contenuti delle attività di formazione svolte, oltre alla conservazione dei registri nominativi di svolgimento delle attività formative sottoscritti congiuntamente dal personale discente e docente o dall’eventuale soggetto formatore esterno all’impresa.

Inoltre, le imprese sono tenute ad effettuare una comunicazione al MISE tramite un modello, con contenuto, modalità e termini di invio disciplinati da apposito decreto attuativo in attesa di pubblicazione.

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