CONTRATTI DI SVILUPPO, NUOVE DOMANDE DAL 20 SETTEMBRE
Premessa
Il Contratto di sviluppo, introdotto nell’ordinamento dall’articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, ed operativo dal 2011, rappresenta il principale strumento agevolativo dedicato al sostegno di programmi di investimento produttivi strategici ed innovativi di grandi dimensioni.
Il contratto di sviluppo sostiene in particolare:
– programmi di sviluppo industriale, compresi i programmi riguardanti l’attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli: iniziative imprenditoriali finalizzati alla produzione di beni e/o servizi, per la cui realizzazione sono necessari uno o più progetti d’investimento ed, eventualmente, progetti di ricerca, sviluppo e innovazione, strettamente connessi e funzionali tra di loro in relazione ai prodotti e servizi finali;
– programmi di sviluppo per la tutela dell’ambiente: iniziative imprenditoriali finalizzati alla salvaguardiacdell’ambiente, per la cui realizzazione sono necessari uno o più progetti per la tutela ambientale ed, eventualmente, progetti di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione strettamente connessi e funzionali tra di loro in relazione all’obiettivo di salvaguardia ambientale del programma;
– programma di sviluppo di attività turistiche: iniziative imprenditoriali finalizzati allo sviluppo dell’offerta turistica attraverso il potenziamento e il miglioramento della qualità dell’offerta ricettiva ed, eventualmente, delle attività integrative, dei servizi di supporto alla fruizione del prodotto turistico e, per un importo non superiore al 20% del totale degli investimenti da realizzare, delle attività commerciali, per la cui realizzazione sono necessari uno o più progetti d’investimento ed, eventualmente, progetti di innovazione dell’organizzazione o innovazione di processo, strettamente connessi e funzionali a una migliore fruizione del prodotto turistico e alla caratterizzazione del territorio di riferimento.
Nell’ambito dei programmi di sviluppo, può essere prevista anche la realizzazione di infrastrutture di pubblico interesse.
CHI PUÒ PRESENTARE DOMANDA
Il contratto di sviluppo può essere proposto da proposti da una o più imprese (di qualsiasi dimensione), italiane ed estere.
In particolare, si distinguono:
– l’impresa proponente, che promuove l’iniziativa imprenditoriale ed è responsabile della coerenza tecnica ed economica del contratto di sviluppo;
– le eventuali imprese aderenti, che realizzano progetti di investimento nell’ambito del contratto di sviluppo;
– i soggetti partecipanti agli eventuali progetti di ricerca, e sviluppo e innovazione.
Il contratto di sviluppo può inoltre essere realizzato da più soggetti in forma congiunta anche mediante il ricorso allo strumento del contratto di rete (di cui all’art. 3, comma 4-ter, del D.L. n. 5/2009).
DIMENSIONE DEI PROGRAMMI
L’importo minimo dei programmi presentati varia a seconda della tipologia.
In generale, l’investimento complessivo minimo richiesto è di 20 milioni di euro, ridotto a 7,5 milioni di euro solo per attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli. I progetti di investimento del soggetto proponente non devono presentare spese inferiori a:
– 10 milioni di euro nel caso di programmi di sviluppo industriali e per la tutela ambientale;
– 3 milioni di euro nel caso di programmi attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli;
– 5 milioni di euro nel caso di programmi di sviluppo delle attività turistiche.
Gli investimenti proposti dai soggetti aderenti invece non devono invece essere di importo inferiore a 1,5 milioni di euro.
Questi limiti minimi degli investimenti riferiti ai progetti d’investimento del soggetto proponente e dei soggetti aderenti non si applicano nel caso in cui il programma di sviluppo sia realizzato da una rete di imprese.
Soglie minime di spesa più basse per i programmi di investimento nel settore turistico da realizzare nelle Aree Interne del Paese o per il recupero e la riqualificazione di strutture edilizie dismesse e per i programmi di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli che prevedono anche la creazione, la ristrutturazione e
l’ampliamento di servizi di ospitalità, disciplinati dalla Direttiva del Ministro dello sviluppo economico del 19 marzo 2021.
Per i programmi di investimento nel settore turistico da realizzare nelle Aree Interne del Paese o per il recupero e la riqualificazione di strutture edilizie dismesse, l’importo minimo complessivo degli investimenti ammissibili è infatti fissato a 7,5 milioni di euro, mentre la soglia minima di accesso per il soggetto proponente è di 3 milioni di euro. Resta invece confermato a 1,5 milioni di euro, l’importo minimo del progetto delle imprese aderenti.
Per i programmi di sviluppo riguardanti attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli accompagnati da investimenti finalizzati alla creazione, alla ristrutturazione e all’ampliamento di strutture idonee all’erogazione di servizi di ospitalità, gli investimenti concernenti le attività di trasformazione e
commercializzazione di prodotti agricoli devono rispettare i seguenti limiti dimensionali:
– investimento minimo complessivo: non inferiore a 7,5 milioni di euro;
– investimento minimo soggetto proponente: non inferiore a 3 milioni di euro;
– investimento minimo soggetto aderente: non inferiore a 1,5 milioni di euro.
Non sono invece previsti limiti minimi per gli investimenti turistici.
AGEVOLAZIONI
Le agevolazioni prevedono un mix di:
– finanziamento agevolato, nei limiti del 75% delle spese ammissibili;
– contributo in conto interessi;
– contributo in conto impianti;
– contributo diretto alla spesa.
L’entità delle agevolazioni, nel rispetto dei limiti delle vigenti norme in materia di aiuti di Stato, sarà determinata sulla base della tipologia di progetto, dalla localizzazione dell’iniziativa e dalla dimensione di impresa, fermo restando che l’ammontare e la forma dei contributi concedibili vengono definiti nell’ambito della fase di negoziazione.
COME SI PRESENTA LA DOMANDA
Le domande di accesso devono essere presentate a Invitalia esclusivamente online, sulla piattaforma dedicata.
Le proposte verranno valutate da Invitalia secondo l’ordine cronologico di presentazione entro 120 giorni dalla presentazione della domanda.
Sono previste procedure specifiche – Accordo di Sviluppo e Accordo di Programma – a favore dei progetti strategici di grandi dimensioni e di significativo impatto sul sistema produttivo.
Clausola occupazionale
Per le nuove domanda presentate dal 20 settembre 2021 la novità da rispettare è rappresentata dalla clausola occupazionale.
In particolare, ai fini della sottoscrizione di un Accordo di sviluppo (per progetti che investimenti ammissibili per almeno 50 milioni ovvero 20 milioni per il settore della trasformazione dei prodotti agricoli) o di un Accordo di programma (per investimenti di rilevante e significativo impatto sulla competitività del sistema produttivo dei territori), i soggetti beneficiari, nel caso in cui sia previsto un incremento occupazionale, si impegnano a procedere prioritariamente, nell’ambito del rispettivo fabbisogno di addetti, e previa verifica dei requisiti professionali, all’assunzione dei lavoratori che risultino percettori di interventi a sostegno del reddito, ovvero risultino disoccupati a seguito di procedure di licenziamento collettivo, ovvero dei lavoratori delle aziende del territorio di riferimento coinvolte da tavoli di crisi attivi presso il Ministero dello Sviluppo Economico.
Ai fini dell’apprezzamento del requisito connesso al significativo impatto occupazionale previsto per la sottoscrizione di un Accordo di sviluppo, Invitalia, valuta anche la possibile capacità del programma di sviluppo proposto di consentire la salvaguardia dei lavoratori di aziende del territorio di riferimento coinvolte da tavoli di
crisi attivi presso il Ministero dello sviluppo economico. Questa valutazione può essere effettuata per le nuove istanze di Accordo di sviluppo e per le istanze per le quali non sono già state trasmesse le valutazioni istruttorie di competenza.