Bonus Pubblicità, Modifiche apportate dal Decreto Sostegni Bis
Premessa
Il credito di imposta è stato introdotto dall’articolo 57-bis del Dl 50/2017. La platea dei beneficiari comprende le imprese e i lavoratori autonomi (indipendentemente dalla natura giuridica, dalle dimensioni e dal regime contabile), nonché gli enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica anche on line e sulle tv e radio locali, analogiche o digitali.
A regime il credito d’imposta è concesso, nella misura unica del 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati, nel limite massimo di spesa stabilito ai sensi del comma 3 dell’articolo 57-bis del Dl 50/2017 e in ogni caso nei limiti dei regolamenti UE relativi all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento Ue agli aiuti de minimis. Per fruire del credito di imposta è necessario che il valore degli investimenti pubblicitari superi almeno dell’1% gli analoghi investimenti effettuati sugli stessi mezzi di informazione nell’anno precedente. In questo quadro normativo è intervenuta la legge 178/2020 che, introducendo il comma 1-quater all’articolo 57-bis del Dl 50/2017 ha previsto che per gli anni 2021 e 2022, il credito d’imposta di cui al comma 1 è concesso, ai medesimi soggetti ivi previsti, nella misura unica del 50% del valore degli investimenti pubblicitari effettuati sui giornali quotidiani e periodici, anche in formato digitale, entro il limite massimo di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.
In sintesi, sulla base del disposto di cui alla Legge 178/2020, per gli anni 2021 e 2022 il bonus era riconosciuto:
– nella misura unica del 50% del valore degli investimenti pubblicitari effettuati sui giornali quotidiani e periodici, anche in formato digitale, entro il limite massimo di 50 milioni di euro per ciascuno dei due anni;
– nella misura unica del 75% del valore incrementale, purché pari o superiore almeno dell’1% degli analoghi investimenti effettuati sullo stesso mezzo nell’anno precedente, in relazione agli investimenti effettuati sulle emittenti televisive e radiofoniche locali.
Novità Decreto Sostegni bis
Il decreto Sostegni bis che uniforma la disciplina del credito d’imposta per gli investimenti sui media radiotelevisivi a quella per gli investimenti pubblicitari sui giornali. Per effetto della modifica, quindi, per il biennio 2021 – 2022, il bonus pubblicità è riconosciuto nella misura unica del 50% per tutti gli investimenti pubblicitari effettuati. Sono ammesse altresì le campagne pubblicitarie su radio e tv nazionali non partecipate dallo Stato. A seguito delle modifiche intervenute è prevista una nuova finestra temporale per la comunicazione per l’accesso al beneficio, che si aprirà dal 1° al 30 settembre 2021.