Scheda di sintesi: ” Credito d’Imposta R&S”. L. 27 dicembre 2019 n. 160 (commi 198-209), Legge di Bilancio 2021
In cosa consiste:
Contributo a fondo perduto sotto forma di credito di imposta per compensare IVA, contributi, IRPEF, IRES e IRAP.
Su cosa si applica:
- ricerca e sviluppo;
- innovazione tecnologica e innovazione di prodotto.
Definizione di Ricerca e Sviluppo:
a) acquisizione di nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili, senza che siano previste applicazioni o usi commerciali diretti;
b) attività svolte per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti;
c) acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica e commerciale allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati.
Quanto vale l’agevolazione:
- Il 45-35-25% (per le imprese delle regioni “svantaggiate”), il 20% (per le altre regioni) dell’investimento, nel limite di € 4 milioni, per le attività di ricerca e sviluppo, ossia per le attività di ricerca fondamentale, ricerca industriale e sviluppo sperimentale in campo scientifico o tecnologico, identificabili tenendo conto del Manuale di Frascati dell’OCSE (commi 200 e 203);
- Il 15% dell’investimento, nel limite massimo di € 2 milioni, per le attività destinate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati, per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0.
- Il 10% dell’investimento, nel limite di € 2 milioni, per le attività di innovazione tecnologica e attività di design e ideazione estetica, ossia per le attività finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati, identificabili sulla base del Manuale di Oslo dell’OCSE.
Costi sui quali si calcola:
– Costi del personale coinvolto a vario titolo nelle attività di R&D
– Costi di collaborazione con professionisti tecnici, altre imprese, enti e Università
– Quote di ammortamento di beni strumentali utilizzati protempore per R&D
– Costi per privative industriali
– Costo dei materiali per prototipo e delle forniture.
Il credito è utilizzabile in compensazione in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di maturazione. Sarà inoltre necessaria una specifica comunicazione al MISE. In base ai commi 205 e 206, continua ad essere richiesto che le imprese beneficiarie predispongano o acquisiscano una Relazione tecnica che illustri le finalità, i contenuti e i risultati delle attività ammissibili svolte in ciascun periodo d’imposta in relazione ai progetti o ai sottoprogetti in corso di realizzazione.