Investimenti Linea Green Regione Lombardia
Regione Lombardia – Investimenti – Linea Green
Finalità: La presente linea intende agevolare l’attivazione di investimenti dedicati all’efficientamento energetico degli impianti produttivi delle imprese per favorire la riduzione dell’impatto ambientale dei propri sistemi produttivi, sia attraverso la riduzione dei consumi energetici che attraverso il recupero di energia e/o la cattura dei gas serra dai cicli produttivi.
Soggetti beneficiari: Possono presentare domanda di partecipazione alla linea green le PMI e le grandi imprese (queste ultime esclusivamente entro il 28 luglio 2023) in possesso dei seguenti requisiti:
– siano regolarmente costituite, iscritte e attive nel Registro delle Imprese (come risultante da visura camerale) con almeno due bilanci depositati alla data di presentazione della domanda di partecipazione all’Avviso attuativo;
– abbiano una sede operativa oggetto dell’intervento in Lombardia (rilevabile nella visura camerale) al momento della concessione della garanzia regionale;
– rientrino nella classificazione da 1 a 10 secondo la metodologia di Credit Scoring su dati storici del Modello di valutazione per il calcolo della probabilità di inadempimento del Fondo Centrale di Garanzia.
Tipologia di interventi ammissibili: Il soggetto richiedente potrà presentare domanda per investimenti dedicati all’efficientamento energetico degli impianti produttivi delle imprese per favorire la riduzione dell’impatto ambientale dei propri sistemi produttivi, sia attraverso la riduzione dei consumi energetici che attraverso il recupero di energia e/o la cattura dei gas serra dai cicli produttivi esistenti, per un importo minimo dell’investimento pari a euro 100.000,00 e con un importo massimo agevolabile (tra finanziamento supportato da garanzia e contributo a fondo perduto) pari a euro 10.000.000,00 per le concessioni entro il 31 dicembre 2023 (sezione 3.13 regime quadro) e 3.000.000,00 per le concessioni successive al 31 dicembre 2023.
L’intervento di efficientamento energetico per essere ammissibile deve essere corredato in fase di domanda dalla diagnosi energetica finalizzata ad individuare esclusivamente gli investimenti o le soluzioni impiantistiche da implementare e oggetto di intervento, che devono trovare riscontro negli investimenti e nelle relative voci di spesa. La diagnosi energetica deve essere redatta in conformità alla norma UNI EN 16247 e riportare in modo evidente il consumo energetico e le emissioni climalteranti prima e dopo l’intervento di efficientamento presentato ai fini dell’accesso all’agevolazione; la riduzione delle emissioni deve essere di almeno il 30% rispetto alle emissioni ex ante relativamente alla specifica sede oggetto di intervento.
Spese ammissibili: Il soggetto richiedente potrà presentare domanda per investimenti finalizzati alla realizzazione di interventi di adeguamento e rinnovo degli impianti, eventualmente combinato con il ricorso ad energie rinnovabili e all’eventuale recupero di energia, previa realizzazione di diagnosi energetiche che consentano di valutare gli interventi ottimali, che realizzino una riduzione di almeno il 30% delle emissioni climalteranti (emissioni dirette ed indirette di gas ad effetto serra) rispetto alle emissioni ex ante relativamente alla specifica sede oggetto di intervento.
Saranno ammissibili, al netto di IVA, le seguenti tipologie di spese sostenute successivamente alla presentazione della domanda di partecipazione, purché funzionali all’intervento di efficientamento energetico e espressamente indicati nella diagnosi energetica:
a) acquisto e installazione di macchinari, impianti di produzione, attrezzature ed hardware, necessari per il conseguimento delle finalità progettuali, in sostituzione di quelli in uso presso la sede oggetto di intervento ovvero funzionali al raggiungimento degli obiettivi di efficientamento energetico dichiarati;
b) acquisto, installazione e allacciamento alla rete di impianti per la produzione di energia rinnovabili, esclusivamente in combinazione con le altre voci di spesa di cui alle lettere a), c), d), e);
c) acquisto e installazione di impianti di produzione di energia termica e frigorifera e di impianti di cogenerazione/trigenerazione;
d) acquisto e installazione di sistemi di accumulo dell’energia e di inverter;
e) acquisto e installazione di caldaie ad alta efficienza a condensazione, a biomassa ovvero pompe di calore in sostituzione di quelli in uso presso la sede oggetto di intervento ovvero funzionali al raggiungimento degli obiettivi di efficientamento energetico dichiarati;
f) acquisto e installazione di sistemi di domotica per il risparmio energetico;
g) acquisto e installazione di apparecchi LED a basso consumo in sostituzione dell’illuminazione tradizionale (a fluorescenza, incandescenza o alogena, etc.) (c.d. relamping);
h) acquisto di software, licenze d’uso software e costi per servizi software di tipo cloud e saas;
i) acquisizione di brevetti;
j) opere murarie, opere di bonifica e impiantistica se direttamente correlate e funzionali all’installazione dei beni di cui alle voci da a) a f) nel limite del 20% di tali voci di spesa;
k) Solo in Regime 3.13 e De minimis, costi di formazione relativi al progetto presentato;
l) Solo in Regime 3.13 e De minimis, spese tecniche di consulenza correlate alla realizzazione dell’intervento (progettazione, direzione lavori, relazioni tecniche specialistiche e diagnosi energetiche, contributi obbligatori dei professionisti, ecc.) nel limite del 20% dei costi di cui alle precedenti voci da a) a i);
m) Solo in Regime 3.13 e De minimis, spese generali determinate con un tasso forfettario pari al 7% delle spese ammissibili di cui alle precedenti lettere da a) a k) conformemente all’articolo 54 lettera a) del Regolamento (UE) n. 1060/2021.
Entità e forma dell’agevolazione:
L’agevolazione si compone di:
– una garanzia regionale gratuita su un finanziamento a medio-lungo termine erogato dai Soggetti Finanziatori e finalizzato ad ottenere le risorse finanziarie necessarie per l’investimento;
– un contributo a fondo perduto in conto capitale sull’investimento.
Il contributo a fondo perduto è determinato come percentuale del totale delle spese ammissibili a seconda del regime di aiuto applicato, mentre il finanziamento coperto dalla garanzia è volto a finanziare la quota parte non coperta dal contributo, fino all’integrale copertura del 100% dell’investimento ammissibile.
L’aiuto percepito sotto forma di contributo in conto capitale a fondo perduto sarà, in ogni caso, concesso sino al concorrere dell’intensità di aiuto massima concedibile dal regime di aiuto prescelto senza che questo comporti un aumento della percentuale del finanziamento. In ogni caso la somma tra contributo a fondo perduto e finanziamento garantito non potrà superare i 10.000.000,00 di euro nel regime 3.13 e 3.000.000,00 di euro decorso il termine di validità del Regime 3.13.
I massimali sono tali anche nel caso in cui venga presentato un investimento di valore superiore.
Presentazione delle domande: Presentazione delle domande a partire dalle ore 10.30 del 17 maggio 2023