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Credito d’Imposta per l’acquisto e il consumo di Energia

Finalità

L’obiettivo della misura è quello di contrastare gli effetti economici della grave crisi internazionale in atto in Ucraina e di contenere gli effetti degli incrementi dei prezzi dell’energia elettrica, attraverso l’istituzione di un credito d’imposta per una parte delle spese sostenute nel primo, nel secondo e nel terzo trimestre 2022 per il suo acquisto.

Con le modifiche introdotte dal Decreto Aiuti Quater, la misura in oggetto ha conosciuto alcune significative novità, rispetto a quanto previsto originariamente nel testo di legge che l’ha istituita.

Soggetti beneficiari

Possono beneficiare del presente credito d’imposta le imprese:

·      Energivore: ovvero imprese a forte consumo di energia elettrica, ai sensi del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 21 dicembre 2017 (requisiti di cui all’articolo 3 e, contestualmente, iscritte all’elenco di cui al successivo articolo 6, comma 1.).

·      Non energivore: ovvero imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica (imprese energivore).

Condizioni, entità e forma dell'agevolazione

Le imprese energivore, possono beneficiare del contributo in esame:

–       nel primo trimestre 2022 a condizione che “i costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base dell’ultimo trimestre 2021 ed al netto delle imposte e degli eventuali sussidi” abbiano subito “un incremento del costo per kWh superiore al 30 per cento rispetto al medesimo periodo dell’anno 2019, anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall’impresa”. (DL 4/2022, Art. 15)

–       nel secondo trimestre 2022 a condizione che “i costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del primo trimestre 2022 ed al netto delle imposte e degli eventuali sussidi” abbiano subito “un incremento del costo per kWh superiore al 30 per cento relativo al medesimo periodo dell’anno 2019, anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall’impresa”. (DL 21/2022, art. 3 e 5) 

–       nel terzo trimestre 2022 a condizione che “i costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del secondo trimestre 2022 ed al netto delle imposte e degli eventuali sussidi” abbiano subito “un incremento del costo per kWh superiore al 30 per cento relativo al medesimo periodo dell’anno 2019, anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall’impresa”. (DL 115/2022, Art. 6)

–       nel quarto trimestre 2022 a condizione che “i costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del terzo trimestre 2022 ed al netto delle imposte e degli eventuali sussidi” abbiano subito “un incremento del costo per kWh superiore al 30 per cento relativo al medesimo periodo dell’anno 2019, anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall’impresa”. 

Le imprese non energivore, possono beneficiare del contributo in esame:

–       nel secondo trimestre 2022 a condizione che il prezzo di acquisto della componente energia “calcolato sulla base della media riferita al primo trimestre 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo  trimestre dell’anno 2019”.

–       nel terzo trimestre 2022 a condizione che il prezzo di acquisto della componente energia “calcolato sulla base della media riferita al secondo trimestre 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo  trimestre dell’anno 2019”.

–       nel quarto trimestre 2022 a condizione che “i costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del terzo trimestre 2022 ed al netto delle imposte e degli eventuali sussidi” abbiano subito “un incremento del costo per kWh superiore al 30 per cento relativo al medesimo periodo dell’anno 2019, anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall’impresa”. 

  Per queste ultime, viene disposto che qualora l’impresa destinataria del contributo:

–       che nel secondo e nel terzo trimestre 2022 si rifornisca di energia elettrica dallo stesso venditore da cui si riforniva nel secondo trimestre dell’anno 2019, il venditore, entro 60 giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d’imposta, dovrà inviare al proprio cliente, su sua richiesta, una comunicazione nella quale è riportato il calcolo dell’incremento di costo della componente energetica e l’ammontare della detrazione spettante per il terzo trimestre dell’anno 2022.

–       che nel terzo e quarto trimestre 2022 si rifornisca di energia elettrica dallo stesso venditore da cui si riforniva nel terzo trimestre dell’anno 2019, il venditore, entro 60 giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d’imposta, dovrà inviare al proprio cliente, su sua richiesta, una comunicazione nella quale è riportato il calcolo dell’incremento di costo della componente energetica e l’ammontare della detrazione spettante per il terzo trimestre dell’anno 2022.

Sarà l’ARERA a definire il contenuto della comunicazione e le sanzioni in caso di mancata ottemperanza da parte del venditore.

Il credito d’imposta energia è riconosciuto nella misura del:

  • 20% delle spese sostenute a favore delle imprese energivore, primo trimestre 2022;

  • 25% delle spese sostenute a favore delle imprese energivore, secondo e terzo trimestre 2022;

  • 15% delle spese sostenute a favore delle imprese non energivore, secondo e terzo trimestre 2022.

  • 40% delle spese sostenute a favore delle imprese energivore, quarto trimestre 2022;
  • 30% delle spese sostenute a favore delle imprese non energivore, quarto trimestre 2022. 

Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, tramite il modello F24, da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.

Cedibilità del credito

Le imprese beneficiarie possono cedere il credito a soggetti terzi alle seguenti condizioni:
• il credito è cedibile “solo per intero” dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari,
senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di “soggetti qualificati”
(banche e intermediari finanziari, società appartenenti a un gruppo bancario e compagnie di assicurazione);
• in caso di cessione del credito d’imposta, le imprese beneficiarie richiedono il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che
attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto al credito medesimo;
• il credito d’imposta maturato nel secondo trimestre 2022 è utilizzato dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato
dal soggetto cedente, ossia in compensazione tramite modello F24, entro il 31 dicembre 2022.
• i crediti maturati nel terzo e quarto trimestre 2022 sono utilizzati dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato
dal soggetto cedente, ossia in compensazione tramite modello F24, entro il 30 giugno 2023.

Per i crediti relativi al secondo trimestre 2022, la comunicazione di cessione del credito dovrà essere trasmessa all’Agenzia, dal 7 luglio 2022 al 21
dicembre 2022.
Per i crediti relativi al terzo trimestre 2022, la comunicazione di cessione del credito dovrà essere trasmessa all’Agenzia, dal 6 ottobre 2022 al 22 marzo
2023.
Per i crediti relativi al quarto trimestre 2022, i tempi per la comunicazione di cessione del credito all’Agenzia deve essere ancora definita tramite
Provvedimento.

Scadenza

L’utilizzo in compensazione dei crediti d’imposta maturati nel secondo trimestre 2022 deve avvenire entro il 31 dicembre 2022.
L’utilizzo in compensazione dei crediti d’imposta maturati nel terzo e nel quarto trimestre 2022 deve avvenire entro il 30 giugno 2023. 

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