COESIONE ITALIA 21-27: Efficienza Energetica e rinnovabili per le imprese.
Descrizione Bando
La Regione Lazio con questo Avviso sostiene la realizzazione da parte delle imprese del Lazio di investimenti per il risparmio energetico e per la produzione di energia da fonti rinnovabili.
L’Italia e l’Unione Europea hanno da tempo intrapreso un percorso per rendere l’economia più sostenibile per l’ambiente e per il nostro pianeta, ma le perturbazioni del mercato energetico mondiale causate dai conflitti in corso hanno reso impellente risparmiare energia, produrre energia pulita e diversificare l’approvvigionamento energetico.
La capacità delle imprese di essere competitive in presenza di costi dell’energia più elevati che in passato e comunque più variabili, rende urgente che il sistema economico regionale partecipi e assuma un ruolo di leadership nell’accelerato processo di decarbonizzazione dell’economia europea e globale.
Soggetti beneficiari
L’intervento è destinato ad Imprese con sede operativa nel Lazio.
L’unità produttiva nella quale si prevede di realizzare l’investimento deve aver registrato complessivamente nell’anno 2023 consumi di energia primaria non inferiori a 60 MWh/anno.
Ogni impresa può presentare un solo progetto, in forma singola.
Le imprese devono inoltre essere in contabilità ordinaria e possedere i requisiti previsti per contrarre con la Pubblica Amministrazione.
Tipologia di interventi ammissibili
I progetti devono includere necessariamente investimenti per migliorare l’efficienza energetica dei processi produttivi e/o degli edifici, ai quali possono essere affiancati investimenti per la produzione di energia da fonti rinnovabili.
Il contributo relativo agli investimenti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, vale a dire da fonte eolica, solare, idraulica, geotermica o marina, non può superare il 50% del contributo totale riconoscibile sull’intero progetto.
Ogni progetto nel suo complesso deve determinare una riduzione di almeno il 30% delle emissioni dirette e indirette di gas a effetto serra rispetto alle emissioni ex ante.
In presenza di investimenti per l’efficienza energetica degli edifici, tali investimenti devono inoltre determinare una riduzione di almeno il 30% dei consumi di energia primaria rispetto ai consumi ex ante.
Per la quantificazione della riduzione al fine della verifica del rispetto dell’obiettivo minimo del 30% si tiene conto, in entrambi i casi, dell’impatto degli investimenti per la produzione di energia da fonti rinnovabili eventualmente inclusi nel progetto.
Gli investimenti inclusi nel progetto devono risultare da una diagnosi energetica ex ante e devono essere confermati in una relazione tecnica ex post.
Spese ammissibili
Sono ammissibili le spese espressamente e strettamente pertinenti al progetto, come risultanti dalla diagnosi energetica, con le precisazioni di seguito indicate.
Con riferimento agli investimenti in efficienza energetica, non sono ammissibili apparecchiature energetiche alimentate a combustibili fossili, compreso il gas naturale, e impianti di cogenerazione, teleriscaldamento e/o teleraffreddamento.
Con riferimento agli investimenti per la produzione di energia da fonti rinnovabili:
- la produzione di energia da fonti rinnovabili inclusa nell’investimento ammissibile deve essere destinata all’autoconsumo, vale a dire non essere potenzialmente superiore – su base annua – al fabbisogno energetico del vettore considerato, con una tolleranza del 15%;
- nel caso produzione di energia elettrica da fonte solare sono ammissibili esclusivamente gli impianti con moduli fotovoltaici di cui all’articolo 12, comma 1, lettere a), b) e c) del D.L. 9 dicembre 2023 n. 181 (produzione europea con requisiti minimi di efficienza);
- possono essere inclusi nell’investimento ammissibile gli impianti di stoccaggio dell’energia prodotta, a condizione che assorbano almeno il 75% su base annua dell’energia prodotta dagli impianti inclusi nel progetto;
- le spese per opere murarie non possono superare il 10% dell’investimento per la produzione di energia da fonti rinnovabili.
In ogni caso possono essere incluse nel progetto le spese di progettazione, entro il limite del 10% delle spese di investimento. La progettazione deve obbligatoriamente includere la relazione di verifica climatica, da redigere in linea con i contenuti previsti dagli appositi orientamenti europei e nazionali.
Sono inoltre ammesse a contributo (a titolo di de minimis) le spese sostenute per attività di supporto al progetto:
- le spese per l’ottenimento della certificazione ISO 50001 (eventuale);
- le spese per la redazione da parte di un professionista abilitato della situazione contabile da presentarsi in sede di domanda, nel caso di imprese non tenute al deposito del bilancio;
- il premio per la fideiussione a garanzia dell’anticipo;
e, nel limite del 4% del valore totale del progetto:
- la diagnosi energetica (a meno che sia obbligatoria per legge), realizzata in conformità alle specifiche di cui all’Allegato 2 del D.Lgs. 4 luglio 2014, n. 102 (Attuazione della direttiva 2012/ 27/UE sull’efficienza energetica) e sottoscritta da uno dei soggetti qualificati ivi previsti;
- la relazione energetica ex post, che deve essere prodotta obbligatoriamente in sede di richiesta di erogazione di saldo e deve evidenziare gli investimenti realizzati, i risultati energetici effettivamente conseguiti e le eventuali difformità rispetto a quelli previsti nella diagnosi energetica.
Entità e forma dell’agevolazione
Ogni progetto deve essere di importo non inferiore a euro 150 mila.
Non è previsto un tetto massimo al valore del progetto ma il contributo massimo è di 2 milioni di euro.
I progetti devono essere conclusi e rendicontati entro 18 mesi dall’approvazione.
Tipologie di Investimento | Piccole Imprese | Medie Imprese | Grandi Imprese |
Investimenti per l’Efficienza Energetica dei Processi Produttivi (art. 38 paragrafo 8 RGE) | |||
ubicati in Zone Assistite | 27,5% | 22,5% | 17,5% |
ubicati nelle restanti zone del Lazio | 25% | 20% | 15% |
Investimenti per l’Efficienza Energetica negli Edifici (art. 38 bis RGE) (*) (**) | |||
ubicati in Zone Assistite | 55% | 45% | 35% |
ubicati nelle restanti zone del Lazio | 50% | 40% | 30% |
(*) le aliquote per gli investimenti per l’efficienza energetica negli edifici sono maggiorate di 15 punti percentuali nel caso di investimenti che determinano un miglioramento della prestazione energetica dell’edificio, misurata in energia primaria non rinnovabile, almeno pari al 40% rispetto alla situazione precedente (art. 38 bis, paragrafo 16 RGE) (**) le aliquote per gli investimenti per l’efficienza energetica negli edifici sono ridotte di 5 punti percentuali nel caso di investimenti che consistono nell’installazione o nella sostituzione di un solo tipo di “elemento edilizio”, inteso come “sistema tecnico per l’edilizia o componente dell’involucro” ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 9, della direttiva 2010/31/UE (art. 38 bis, paragrafo 12 RGE) |
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Investimenti per la Produzione di Energia da Fonte Rinnovabile, art. 41 RGE | |||
investimenti per la produzione di energia da fonte rinnovabile | 65% | 55% | 45% |
investimenti per attrezzature di stoccaggio | 50% | 40% | 30% |
Spese per attività di supporto al progetto | |||
Diagnosi Energetica ex ante/ relazione energetica ex post / certificazione ISO 50001 / premio fideiussione | 90% |
Le imprese che presentano investimenti per la produzione di energia da fonti rinnovabili possono richiedere una intensità di aiuto inferiore alla percentuale massima consentita indicata nella tabella, ottenendo un maggior punteggio in relazione al criterio 1 della griglia di valutazione.
Scadenza
Le domande devono essere presentate online mediante la piattaforma GeCoWEB Plus; l’invio della domanda deve avvenire a partire dalle ore 12.00 del 16 settembre 2024 e fino alle ore 18.00 del 16 luglio 2025.
Fonte dell’articolo: bando completo.