Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (Agea) – Concessione del sostegno della riduzione dei maggiori costi energetici sostenuti dalle imprese florovivaistiche
Agea – Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura – concessione del sostegno della riduzione dei maggiori costi energetici sostenuti dalle imprese florovivaistiche
Finalità: Obiettivo della presente misura è quello di dare sostegno alle imprese florovivaistiche attraverso la concessione di contributi per la riduzione dei maggiori costi energetici sostenuti dalle stesse.
Soggetti beneficiari: Possono beneficiare del sostegno le imprese agricole di produzione primaria di fiori e piante ornamentali, inscritte all’INPS, iscritte all’Anagrafe delle aziende agricole (SIAN) e con un fascicolo aziendale valido al momento della presentazione della domanda, avente uno dei seguenti codici ATECO:
– 1.19.1, limitatamente alle imprese agricole che dimostrino di utilizzare forme di riscaldamento delle superfici agricole utilizzate con propri impianti localizzati in azienda (riscaldamento basale);
– 1.19.2;
– 1.30, limitatamente alle imprese agricole che dimostrino di utilizzare forme di condizionamento di apprestamenti protetti o di condizionamento delle superfici agricole utilizzate, con propri impianti localizzati in azienda.
Entità e forma dell’agevolazione: Alle imprese agricole beneficiarie costituite prima del 1 marzo 2021, data risultante dal Fascicolo Aziendale del SIAN come data di apertura della PIVA, è concesso un aiuto qualora i costi per l’acquisto delle risorse energetiche sostenuti nel periodo 1° marzo 2022 – 31 agosto 2022, risultino superiori di almeno il 30% rispetto ai costi complessivamente sostenuti nel medesimo periodo dell’anno 2021. L’aiuto concedibile è determinato nella misura del 30% dei maggiori costi sostenuti (imponibile al netto dell’IVA).
Alle imprese agricole beneficiarie costituite tra il 1° marzo 2021 e il 31 agosto 2021, data risultante dal Fascicolo Aziendale del SIAN come data di apertura della PIVA, è concesso un aiuto qualora i costi per l’acquisto delle risorse energetiche sostenuti nel periodo 1 marzo 2022 – 31 agosto 2022, risultino superiori di almeno il 30% rispetto ai costi complessivamente sostenuti dalla data di costituzione sino al 31 agosto 2021, rapportato, pro-quota , ad una durata semestrale. L’aiuto concedibile è determinato nella misura del 30% dei maggiori costi sostenuti (imponibile al netto dell’IVA).
Alle imprese agricole beneficiarie costituite tra il 1° settembre 2021 e il 31 agosto 2022, data risultante dal Fascicolo Aziendale del SIAN come data di apertura della PIVA, è concesso un aiuto per l’acquisto delle risorse energetiche. In tal caso l’aiuto concedibile è pari al 15% del valore delle spese energetiche complessivamente sostenute nel periodo 1° marzo 2022 – 31 agosto 2022 o nel periodo di minor durata quando costituite dopo il 1° marzo 2022 (imponibile al netto dell’IVA).
In tutti i predetti casi i costi energetici da considerare sono quelli per l’acquisto di una o più delle seguenti risorse energetiche: energia elettrica, gas metano, G.P.L., gasolio e biomasse utilizzate per la combustione in azienda.
Presentazione delle domande: La domanda di aiuto può essere presentata dal 25 gennaio 2023 entro e non oltre il 27 febbraio 2023.