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Patent Box e credito R&S: attenzione al cumulo!

da | 6 Mar 2023 | L'Esperto consiglia

Il nuovo regime Patent Box è cumulabile col credito d’imposta R&S, portando a un beneficio fiscale sinergico per chi effettua investimenti finalizzati alla creazione di un brevetto industriale, di un software protetto da copyright o di un disegno e modello tutelato giuridicamente.

Patent Box e credito d’imposta R&S sono infatti due misure agevolative che premiano, in parte, le medesime attività e i medesimi costi:

  • da un lato con un risparmio fiscale, ai fini Irpef/Ires e Irap, quantificabile nel 110% dei costi agevolabili moltiplicato per le aliquote Irpef/Ires e Irap (l’agevolazione Patent Box consente un risparmio fiscale di circa il 30-31% per i soggetti Ires);
  • dall’altro lato con un credito d’imposta utilizzabile esclusivamente in compensazione mediante modello F24 (in misura pari al 10% dal periodo d’imposta 2023).

Il meccanismo premiale del Patent Box, introdotto dal comma 10-bis dell’articolo 6, D.L. 146/2021, consente di agevolare i costi sostenuti negli otto anni antecedenti a quello di ottenimento della privativa industriale, anche qualora tali spese abbiano beneficiato del credito d’imposta R&S, in vigore a partire dall’esercizio 2015.

Il cumulo delle due agevolazioni, tuttavia, va gestito attentamente perché potrebbe comportare il parziale riversamento del credito R&S compensato.

La recente circolare dell’agenzia entrate 5/E/2023 ha chiarito infatti le regole per la cumulabilità fra beneficio fiscale Patent Box e credito d’imposta R&S, secondo la disciplina introdotta dalla l. 160/2019 e in vigore a partire dal periodo d’imposta 2020.       

In estrema sintesi, è possibile beneficiare, sulle medesime spese, del meccanismo premiale del nuovo Patent Box e del credito d’imposta R&S, operando un distinguo fra le seguenti casistiche:

  • costi sostenuti nei periodi d’imposta 2015-2019;
  • costi sostenuti a partire dal periodo d’imposta 2020.

Costi sostenuti nei periodi d’imposta 2015-2019 

In tal caso è possibile cumulare l’agevolazione Patent Box col credito d’imposta R&S senza incorrere in ricalcoli ed eventuali riversamenti.

Il motivo risiede nelle regole di determinazione del credito d’imposta R&S disciplinato dall’articolo 3, D.L. 145/2013 e s.m.i. che si fondano sul costo al lordo di altre agevolazioni calcolate sulle medesime spese.

Dunque, nel rispetto del generale divieto di doppio finanziamento, che impone che la somma delle agevolazioni non ecceda il costo complessivamente sostenuto, le spese sostenute possono pienamente beneficiare di entrambe le agevolazioni.

Ipotizziamo ad esempio spese di R&S sostenute nel 2017 e 2018 per complessivi euro 100.000, con ottenimento di un brevetto industriale nel 2021.

L’impresa avrà beneficiato e/o potrà beneficiare (Irap assunta al 4,82%):

  • del nuovo regime Patent Box per complessivi pari a 100.000 x 110% x (24% + 4,82%) = 31.702 euro
  • del credito d’imposta R&S 2017 e 2018 per complessivi 100.000 x 50% = euro 50.000

Il cumulo delle due agevolazioni rispetta il divieto di doppio finanziamento, risultando pari a:

31.702 + 50.000 = 81.702 < 100.000 euro.

Costi sostenuti dal periodo d’imposta 2020

La disciplina del credito d’imposta R&S&I&D introdotta dalla L. 160/2019 per gli investimenti effettuati a partire dal periodo 2020, prevede, al comma 203 dell’articolo 1, la c.d. “regola della nettizzazione dei costi”:

“per le per le attività di ricerca e sviluppo previste dal comma 200, il credito d’imposta è riconosciuto … omissis…in misura pari al 20 per cento della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti per le stesse spese ammissibili”.

Nella circolare 5/E/2023, contenente i chiarimenti sul nuovo regime Patent Box, l’Agenzia delle entrate ha chiarito che il risparmio fiscale Patent Box rappresenta una “sovvenzione” e come tale deve essere nettizzato dalla base di calcolo del credito d’imposta R&S.

Ipotizziamo ad esempio spese di R&S sostenute nel 2021 per complessivi euro 100.000, con ottenimento di un brevetto industriale nel 2022.

L’impresa avrà beneficiato e/o potrà beneficiare (Irap assunta al 4,82%):

  • del nuovo regime Patent Box per complessivi pari a 100.000 x 110% x (24% + 4,82%) = 31.702 euro
  • del credito d’imposta R&S 2021 per complessivi (100.000 – 31.702) x 20% = 13.659,60 euro.

 Il cumulo delle due agevolazioni rispetta, ovviamente, il divieto di doppio finanziamento, risultando pari a:

31.702 + 13.659,60 = 45.361,60 < 100.000 euro.

L’applicazione di questa interpretazione potrebbe comportare, dunque, la restituzione parziale del credito d’imposta R&S maturato dal 2020 ed eventualmente già fruito.

Tale restituzione deve avvenire senza applicazione di sanzioni e interessi, come confermato dall’Agenzia delle entrate nella circolare 5/E/2023.

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