Crediti d’imposta Transizione 4.0 e modelli redditi
Le novità dei modelli redditi 2023 in tema di crediti d’imposta del Piano Transizione 4.0 comportano un maggiore impegno del consulente in fase compilativa, richiedendo tutte le informazioni di dettaglio relative al calcolo dei benefici in esame per il periodo d’imposta oggetto di dichiarazione, il 2022, e per il precedente 2021, nonché ulteriori dati a tutela degli interessi finanziari dell’UE.
Volendo efficacemente riassumere la portata di tali novità, potremmo sintetizzarle nei seguenti aspetti:
- aggiornamento, nella sezione IV del quadro RU, delle informazioni richieste in riferimento agli investimenti in Formazione 4.0, R&S&I&D e investimenti in beni strumentali di competenza 2022;
- integrazione, nella sezione IV del quadro RU, di appositi righi recanti informazioni di dettaglio relative a investimenti in Formazione 4.0, R&S&I&D e investimenti in beni strumentali di competenza 2021 (per il credito investimenti si tratta di un rigo destinato ad accogliere le rettifiche in diminuzione di costi e crediti indicati nel modello redditi 2022);
- inserimento, nella sezione IV del quadro RU, di appositi righi dedicati all’accertamento della titolarità effettiva dei destinatari dei fondi secondo la normativa antiriclaggio e del rispetto del principio di divieto di doppio finanziamento per i periodi d’imposta 2020, 2021 e 2022.
Analizziamo di seguito tutte le regole di esposizione dei crediti per investimenti in beni strumentali nuovi, di cui all’articolo 1, commi 1051-1063, L. 178/2020, nel modello redditi SC 2023.
Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali
Nei modelli redditi 2023, analogamente a quanto previsto nei modelli redditi 2022, ai fini del monitoraggio della misura agevolativa nell’ambito del PNRR onde misurare il raggiungimento da parte dell’Italia degli obiettivi previsti nel piano, devono essere indicati:
- gli investimenti realizzati nel periodo d’imposta oggetto di dichiarazione;
- gli investimenti effettuati successivamente alla chiusura del periodo d’imposta oggetto di dichiarazione ed entro il 30 novembre 2023, validamente prenotati entro il 31 dicembre 2022.
Il riferimento al 30 novembre 2023 appare improprio per i beni immateriali 4.0, il cui termine di effettuazione in caso di prenotazione resta fissato al 30 giugno 2023: sarebbe pertanto opportuna una rettifica delle istruzioni di compilazione ai modelli che recepisse tale discrasia temporale.
Infatti, i termini di effettuazione delle prenotazioni 2022 sono attualmente i seguenti:
- 30 giugno 2023, per investimenti in beni immateriali 4.0 (articolo 21, D.L. 50/2022);
- 30 novembre 2023, per investimenti in beni materiali e immateriali diversi dai 4.0 e beni materiali 4.0 (articolo 12, comma 1-bis, D.L. 198/2022).
Le principali novità compilative possono essere sintetizzate come segue:
- dettaglio dei costi dei beni materiali 4.0 secondo i tre gruppi dell’allegato A annesso alla L. 232/2016 – RU130 e RU140 colonne 4A, 4B, 4C;
- introduzione della casella “interconnessione” da barrare in caso di interconnessione tardiva con fruizione anticipata del credito in misura ridotta – RU130 colonna 6;
- inserimento di un rigo rettificativo dei dati relativi agli investimenti prenotati nel 2021 ed effettuati entro il 31 dicembre 2022 (dati esposti nel rigo RU140 del modello redditi 2022) per eventi intervenuti successivamente alla data di presentazione del modello – RU141;
- dati dei titolari effettivi dei fondi nei periodi 2020-2022 – rigo RU150;
- eventuali ulteriori sovvenzioni con riferimento ai medesimi costi nel triennio 2020-2022, al fine di verificare il rispetto del principio del divieto di doppio finanziamento – rigo RU151;
- costi sostenuti dall’1 al 31 gennaio 2020 e rapporto in percentuale tra costi sostenuti dall’1 al 31 gennaio 2020 e il totale dei costi sostenuti nel periodo 2020 riferiti ai crediti d’imposta rispettivamente per investimenti in beni materiali 4.0 e immateriali 4.0 – rigo RU152.