Regione Lombardia – Formare per assumere
Regione Lombardia – Formare per assumere
Finalità: L’obiettivo della misura è quello di migliorare l’accesso all’occupazione e le misure di attivazione per tutte le persone in cerca di lavoro, in particolare i giovani, soprattutto attraverso l’attuazione della garanzia per i giovani, i disoccupati di lungo periodo e i gruppi svantaggiati nel mercato del lavoro, nonché delle persone inattive, anche mediante la promozione del lavoro autonomo e dell’economia sociale.
Soggetti beneficiari: Datori di lavoro che assumono presso un’unità produttiva/sede operativa ubicata nel territorio di Regione Lombardia.
Soggetti beneficiari: Soggetti che alla data di assunzione risultano privi di impiego (di tipo subordinato o parasubordinato) da almeno 30 giorni.
Tipologia di interventi ammissibili e forma dell’agevolazione: La dotazione finanziaria complessiva messa a disposizione per l’attuazione della misura “Formare per assumere” è pari a € 25.000.000,00.
Ai soggetti beneficiari è riconosciuta un’agevolazione, a fondo perduto, comprensiva di voucher per la formazione del destinatario e di un incentivo a parziale copertura del costo del lavoro sostenuto per 12 mensilità. L’agevolazione non è cumulabile con altre agevolazioni, finanziamenti e contributi previsti a livello regionale o nazionale, che riguardino gli stessi costi ammissibili.
Incentivo occupazionale
L’incentivo è concesso a fronte di contratti di lavoro subordinato attivati presso unità produttive/sedi operative della Lombardia, che, al momento della presentazione della domanda di concessione dell’agevolazione, abbiano le seguenti caratteristiche:
• contratti a tempo indeterminato, a tempo determinato di almeno 12 mesi (non sono ammesse proroghe o trasformazioni);
• contratti di apprendistato.
I contratti sottoscritti potranno essere a tempo pieno o a tempo parziale di almeno 20 ore settimanali medie.
Sono ammessi al finanziamento i contratti di lavoro sottoscritti a partire dal 1 dicembre 2022.
Per contratti a tempo indeterminato e a tempo determinato di almeno 12 mesi, l’importo dell’incentivo si differenzia nel seguente modo:
• uomini fino a 54 anni: € 4.000;
• donne fino a 54 anni: € 6.000;
• uomini a partire da 55 anni: € 6.000;
• donne a partire da 55 anni: € 8.000.
Per contratti di apprendistato, l’importo dell’incentivo si differenzia nel seguente modo:
• uomini fino a 29 anni: € 1.500;
• donne fino a 29 anni: € 2.500;
• uomini a partire da 30 anni: € 4.000;
• donne a partire da 30 anni: € 7.000.
Per tutte le tipologie contrattuali previste dall’Avviso, agli importi sopradescritti si aggiunge un ulteriore valore di € 1.000 se l’assunzione viene effettuata da un datore di lavoro con meno di 50 dipendenti.
L’incentivo è riconosciuto successivamente al completamento del percorso formativo (qualora previsto) ed è subordinato all’effettività del contratto di lavoro e alla permanenza del lavoratore presso l’impresa per almeno 12 mesi, fatta salva una conclusione anticipata del rapporto di lavoro non addebitabile al datore di lavoro che determini la riparametrazione dell’incentivo.
Voucher per la formazione
Il voucher per la formazione è riconosciuto, a seguito dell’assunzione, a copertura del costo sostenuto per il percorso formativo, fino un valore massimo di € 3.000, a fronte del servizio fruito e completato e della sottoscrizione di un contratto di lavoro subordinato secondo le regole sopra riportate.
È riconosciuta la formazione da avviarsi a partire dalla pubblicazione dell’Avviso e comunque entro 90 giorni dalla data di assunzione del lavoratore.
Ai fini della riconoscibilità del voucher, la formazione deve essere erogata da un operatore appartenente all’elenco regionale degli operatori accreditati per i servizi alla formazione con numero definitivo di iscrizione, da un’Università legalmente riconosciuta con sede legale e operativa in Regione Lombardia ai sensi della L.R. n. 33/2004 o da una Fondazione ITS con sede in Lombardia.
I costi sostenuti per la formazione sono ammissibili se i percorsi formativi realizzati rispettano le condizioni di seguito elencate:
• il percorso formativo (sia la formazione permanente sia quella di specializzazione) deve avere la durata di minimo 40 ore, ad eccezione dei corsi di formazione abilitante o regolamentata che devono rispettare gli standard (anche di durata) dell’ordinamento specifico a cui i percorsi si riferiscono;
• il corso deve essere caricato sul Sistema Informativo Unitario Formazione (di seguito SIUF) a cura dell’operatore accreditato, all’interno delle specifiche offerte formative, coerenti con il Quadro Regionale degli Standard Professionali.
• il percorso formativo deve concludersi con un attestato di partecipazione rilasciato dal soggetto erogatore secondo il format di cui all’Allegato A.2. L’attestato di partecipazione è rilasciato limitatamente ai destinatari che hanno completato almeno il 75% della durata prevista del corso. In tale percentuale sono ricomprese unicamente le presenze effettive e non sono ammesse assenze giustificate. Eventualmente, sulla base dei risultati raggiunti dai singoli destinatari, il soggetto erogatore è tenuto al rilascio dell’Attestato di competenza.
Presentazione delle domande: Il datore di lavoro, successivamente all’assunzione del destinatario, deve presentare domanda di concessione dell’agevolazione, comprensiva di incentivo occupazionale e di voucher per la formazione (se utilizzato). Il datore di lavoro è tenuto a presentare una domanda per ciascun lavoratore assunto.
La presentazione delle domande decorre dal 13 dicembre 2022 alle ore 12.00 e termina, salvo proroghe, il 13 dicembre 2024 alle ore 17.00 e comunque fino ad esaurimento delle risorse stanziate, esclusivamente attraverso il Sistema Informativo Bandi Online raggiungibile all’indirizzo www.bandi.regione.lombardia.it.