Novità Decreto Sostegni Bis: Credito di imposta per sanificazione e acquisti DPI
Il decreto Sostegni-bis (Dl 73/2021, articolo 32) ripropone una nuova versione del credito di imposta per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro nonché per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale.
La misura era stata introdotta per la prima volta dal decreto Rilancio (articolo 125 del Dl 34/2020). La nuova versione ricalca sotto molti aspetti quella precedente, ma se ne distacca in relazione ad alcuni significativi profili.
Beneficiari: imprese, professionisti, strutture ricettive extra alberghiere a carattere non imprenditoriale ed enti del terzo settore.
Periodo di riferimento: spese sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021 per la sanificazione degli ambienti di lavoro e degli strumenti utilizzati, l’acquisto di dispositivi di protezione e per la somministrazione di tamponi ai dipendenti.
Spese sostenute e ammissibili al credito di imposta:
– Sanificazione degli ambienti e degli strumenti con cui è esercitata l’attività lavorativa.
– Somministrazione di tamponi ai lavoratori impiegati nelle attività lavorative o istituzionali.
– Acquisto di detergenti e disinfettanti.
– acquisto di dispositivi di protezione individuale – quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari – conformi ai requisiti di sicurezza previsti dalla normativa europea.
– Acquisto di altri dispositivi di sicurezza – quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti – conformi ai requisiti di sicurezza previsti dalla normativa europea, incluse le eventuali spese di installazione.
– Acquisto di dispositivi per garantire la distanza di sicurezza interpersonale – quali barriere e pannelli protettivi – incluse le eventuali spese di installazione.
Ammontare del credito di imposta:
È pari al 30% delle spese sostenute e spetta fino ad un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario. Credito di imposta in compensazione: Il credito d’imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997. Il credito di imposta non concorre alla formazione del reddito e dell’Irap.
Con un successivo provvedimento del direttore dell’agenzia delle Entrate verranno stabiliti i criteri e le modalità di fruizione del credito d’imposta, tenuto conto che la dotazione della misura ammonta attualmente a 200 milioni di euro per l’anno 2021 (si ricorda che, con riferimento alla precedente versione dell’agevolazione, la dotazione della misura si è dimostrata insufficiente a coprire le richieste di credito validamente presentate, pertanto si è resa necessaria una riduzione proporzionale del credito).