Crediti d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro e per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione
Premessa
Il decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 agli articoli 120 e 125 ha introdotto, rispettivamente, i seguenti crediti d’imposta:
• per gli interventi e gli investimenti necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del virus Covid 19 (articolo 120 del decreto Rilancio, di seguito, “credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro”);
• per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, nonché per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti (articolo 125 del decreto Rilancio, di seguito “Credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione”).
Credito di imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro – Art. 120 D.L. 34/2020
La legge di Bilancio per il 2021 (legge 178/2020) riduce i termini di utilizzo del credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro stabilendo che il tax credit, regolato dall’articolo 120 del decreto Rilancio, è utilizzabile dal 1° gennaio al 30 giugno 2021 e non per tutto l’anno 2021 come inizialmente indicato. La stessa manovra anticipa il termine originariamente previsto per esercitare l’opzione per la cessione del credito dal 31 dicembre al 30 giugno 2021. Il provvedimento dell’8 gennaio 2021 dell’agenzia delle Entrate recepisce tali variazioni modificando le istruzioni impartite con il precedente 259854 del 10 luglio 2020.
I contribuenti dovranno pertanto prestare attenzione al fatto che hanno sostanzialmente un semestre in meno per l’utilizzo del credito e per le relative comunicazioni. Questo comunque non impatta sull’ammontare del credito calcolato sulle spese sostenute nel 2020.
Il credito d’imposta adeguamento ambienti di lavoro spetta agli esercenti attività d’impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico indicati nell’allegato 2 al Dl 34/2020, alle associazioni, fondazioni e altri enti privati, compresi gli enti del Terzo settore, in misura pari al 60% delle spese sostenute nel 2020, per un massimo di 80mila euro di spese alle quali corrisponde un tax credit massimo di 48mila euro.
Il credito riguarda le spese sostenute per gli interventi necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del virus Covid-19, ivi compresi quelli edilizi necessari per il rifacimento di spogliatoi e mense, per la realizzazione di spazi medici, ingressi e spazi comuni, per l’acquisto di arredi di sicurezza, nonché in relazione agli investimenti in attività innovative o di carattere innovativo quali lo sviluppo o l’acquisto di strumenti e tecnologie necessarie allo svolgimento dell’attività lavorativa e per l’acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura dei dipendenti e degli utenti.
La comunicazione delle spese agevolabili deve essere inviata alle Entrate entro il prossimo 31 maggio e il relativo credito può essere utilizzato in compensazione in F24 dal giorno lavorativo successivo alla corretta ricezione della relativa comunicazione e in ogni caso a decorrere dal 1° gennaio 2021 e non oltre il 30 giugno 2021. La cessione, anche parziale, ai sensi dell’articolo 122 del Dl 34/2020 potrà avvenire entro il 30 giugno obbligando i cessionari ad utilizzarlo entro la stessa data.
A fronte dell’accorciamento del lasso temporale viene ridotto di un miliardo di euro l’autorizzazione di spesa prevista per la copertura degli oneri (pari a 2 miliardi di euro).
La risoluzione n. 2/E dell’11/01/2021 dell’Agenzia delle Entrate fornisce le istruzioni per la compilazione del modello F24.
Ai fini dell’utilizzo in compensazione del bonus per l’adeguamento degli ambienti di lavoro, il codice tributo 6918 è esposto nella sezione Erario, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”.
Nel campo “anno di riferimento” del modello F24 deve essere sempre indicato il valore “2021”.
Credito di imposta per per la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione – Art. 125 D.L. 34/2020
Il credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione compete alle imprese, ai lavoratori autonomi, agli enti non commerciali, compresi quelli del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti e, in presenza di determinati requisiti, anche ai soggetti che gestiscono strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale.
Con la circolare 20/E/2020, le Entrate hanno fornito i chiarimenti sulle modalità applicative e il provvedimento attuativo è stato varato il 10 luglio 2020 (prot. 259854). All’invio della comunicazione telematica da parte degli interessati, ha fatto seguito il provvedimento 302831 dell’11 settembre 2020, con cui è stata individuata la percentuale di fruibilità del credito, ottenuta dal rapporto tra 200 milioni di euro (stanziati dal Dl Rilancio) e l’importo del credito d’imposta teorico sulle spese comunicate pari a quasi 1,3 miliardi (1.278.578.142 euro per la precisione). La percentuale è stata, quindi, del 15,6423%. In pratica, il tax credit effettivo, parametrato alle spese sostenute, è stato, in prima battuta, pari al 9,385% (15,6423% del 60%).
Con la legge di conversione del decreto Agosto (articolo 31, Dl 104/2020) sono state incrementate le risorse finanziarie di 403 milioni di euro, «dirottandole» dal bando Inail di cui all’articolo 95 del Dl 34/2020. Tale importo, aggiungendosi ai 200 milioni originari, ha portato lo stanziamento a 603 milioni di euro. Ne consegue che ai fini del rispetto del limite di spesa, l’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile è pari al credito d’imposta richiesto moltiplicato per la percentuale del 47,1617% resa nota con provvedimento del 16.12.2020 (prot. n. 381183/2020).
Il maggior credito compensabile (o cedibile) relativo al bonus sanificazione ed acquisto Dpi è approdato nel mese di dicembre 2020 nel cassetto fiscale dei contribuenti che entro il 7 settembre ne avevano fatto richiesta.
Pur in mancanza di ufficializzazione, si deve ritenere che l’indicazione nel cassetto fiscale del maggior importo abbia dato un via libera alla compensazione (con il codice tributo “6917”) già nel modello F24 del 16 dicembre 2020.