Credito d’Imposta per l’acquisto e il consumo di Gas
Finalità
L’obiettivo della misura è quello di contrastare gli effetti economici della grave crisi internazionale in atto in Ucraina e di contenere gli effetti degli incrementi dei prezzi del gas naturale, attraverso l’istituzione di un credito d’imposta per una parte delle spese sostenute nel primo, nel secondo e nel terzo trimestre 2022 per il suo acquisto.
Con le modifiche introdotte dal Decreto Aiuti Quater, la misura in oggetto ha conosciuto alcune significative novità, rispetto a quanto previsto originariamente nel testo di legge che l’ha istituita.
Soggetti beneficiari
Possono beneficiare del presente credito d’imposta le imprese:
· A forte consumo di gas naturale: ovvero imprese che operano nei settori indicati dall’Allegato 1 del D.M. 541/2021 e hanno consumato nel I trimestre 2022 un volume almeno pari a 0,25 GWh;
· Diverse da quelle a forte consumo di gas naturale.
Condizioni, entità e forma dell'agevolazione
Per le imprese a forte consumo di gas naturale, il credito d’imposta è riconosciuto:
– sulla spesa sostenuta per l’acquisto del gas naturale, consumato nel primo trimestre 2022, per usi energetici diversi da quelli termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media riferita all’ultimo trimestre 2021, dei prezzi di riferimento pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre del 2019.
– sulla spesa sostenuta per l’acquisto del gas naturale, consumato nel secondo trimestre 2022, per usi energetici diversi da quelli termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media riferita al primo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre del 2019.
– sulla spesa sostenuta per l’acquisto del gas naturale, consumato nel terzo trimestre 2022, per usi energetici diversi da quelli termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media riferita al secondo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre del 2019.
– sulla spesa sostenuta per l’acquisto del gas naturale, consumato nel quarto trimestre 2022, per usi energetici diversi da quelli termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media riferita al terzo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre del 2019.
Per le imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale, il credito d’imposta è riconosciuto sulla spesa sostenuta per l’acquisto del gas:
– consumato nel secondo trimestre dell’anno 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al primo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infra-giornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore del mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019;
– consumato nel terzo trimestre dell’anno 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al secondo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infra-giornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore del mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019.
– sulla spesa sostenuta per l’acquisto del gas naturale, consumato nel quarto trimestre 2022, per usi energetici diversi da quelli termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media riferita al terzo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre del 2019.
Per queste ultime, viene disposto che qualora l’impresa destinataria del contributo:
– che nel secondo e nel terzo trimestre 2022 si rifornisca di gas naturale dallo stesso venditore da cui si riforniva nel secondo trimestre dell’anno 2019, il venditore, entro 60 giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d’imposta, dovrà inviare al proprio cliente, su sua richiesta, una comunicazione nella quale è riportato il calcolo dell’incremento di costo e l’ammontare della detrazione spettante per il terzo trimestre dell’anno 2022.
– che nel terzo e quarto trimestre 2022 si rifornisca di gas naturale dallo stesso venditore da cui si riforniva nel secondo trimestre dell’anno 2019, il venditore, entro 60 giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d’imposta, dovrà inviare al proprio cliente, su sua richiesta, una comunicazione nella quale è riportato il calcolo dell’incremento di costo e l’ammontare della detrazione spettante per il terzo trimestre dell’anno 2022.
Sarà l’ARERA a definire il contenuto della comunicazione e le sanzioni in caso di mancata ottemperanza da parte del venditore.
Il credito d’imposta per il gas è riconosciuto nella misura del:
-
10% delle spese sostenute a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale, primo trimestre 2022;
-
25% delle spese sostenute a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale, secondo e terzo trimestre 2022;
-
25% delle spese sostenute a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale, secondo e terzo trimestre 2022;
- 40% delle spese sostenute a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale e per quelle diverse da quelle a forte consumo di gas
naturale, quarto trimestre 2022.
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, tramite il modello F24, da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.
Cedibilità del credito
Le imprese beneficiarie possono cedere il credito a soggetti terzi alle seguenti condizioni:
- il credito è cedibile “solo per intero” dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di “soggetti qualificati” (banche e intermediari finanziari, società appartenenti a un gruppo bancario e compagnie di assicurazione);
- in caso di cessione del credito d’imposta, le imprese beneficiarie richiedono il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto al credito medesimo;
- il credito d’imposta maturato nel secondo trimestre 2022 è utilizzato dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato
dal soggetto cedente, ossia in compensazione tramite modello F24, entro il 31 dicembre 2022. - i crediti maturati nel terzo e quarto trimestre 2022 sono utilizzati dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato
dal soggetto cedente, ossia in compensazione tramite modello F24, entro il 30 giugno 2023.
Per i crediti relativi al secondo trimestre 2022, la comunicazione di cessione del credito dovrà essere trasmessa all’Agenzia, dal 7 luglio 2022 al 21 dicembre 2022.
Per i crediti relativi al terzo trimestre 2022, la comunicazione di cessione del credito dovrà essere trasmessa all’Agenzia, dal 6 ottobre 2022 al 22 marzo 2023
Per i crediti relativi al quarto trimestre 2022, i tempi per la comunicazione di cessione del credito all’Agenzia deve essere ancora definita tramite Provvedimento.
Scadenza
L’utilizzo in compensazione dei crediti d’imposta maturati nel secondo trimestre 2022 deve avvenire entro il 31 dicembre 2022.
L’utilizzo in compensazione dei crediti d’imposta maturati nel terzo e nel quarto trimestre 2022 deve avvenire entro il 30 giugno 2023