Bonus Formazione 4.0: proroga del beneficio fino a tutto il 2022
Premessa
La legge di Bilancio 2021 ha prorogato, per il biennio 2021/2022, la possibilità di accedere al credito d’imposta per la formazione 4.0.
Il credito d’imposta per la formazione 4.0 è un beneficio fiscale che lo Stato italiano ha deciso di introdurre per sostenere, la trasformazione digitale delle aziende residenti sul territorio italiano. Si tratta di una opportunità vantaggiosa per tutte le aziende, operanti in diversi settori merceologici.
Soggetti beneficiari
Il credito d’imposta per la formazione 4.0 può riguardare tutte le imprese di qualsiasi settore merceologico (compresi gli enti non commerciali che svolgono attività commerciali).
OSSERVA – è molto importante essere in regola con la normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e con gli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali (DURC).
Ogni impresa può usufruire del credito d’imposta per la Formazione 4.0 indipendentemente:
- della forma giuridica;
- della dimensione aziendale;
- del settore economico;
- del regime contabile;
- delle modalità di determinazione del reddito
Non possono usufruire del beneficio:
- le imprese in difficoltà ai sensi dell’articolo 2, punto 18), del Regolamento (UE) n. 651/2014;
- le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del D.Lgs. n. 231/2001;
- i soggetti titolari di reddito di lavoro autonomo, ancorché occupino lavoratori dipendenti.
Vantaggi e spese ammissibili
Inoltre per le aziende che investono in attività formative incentrate sulle conoscenze tecnologiche dal primo gennaio 2021 è possibile convertire in credito, anche le seguenti spese:
- le spese di personale relative ai formatori per le ore di partecipazione alla formazione;
- spese relative al personale dipendente che partecipa in veste di docente o tutor alle attività di formazione ammissibili; in questo caso, però, le spese ammissibili non possono eccedere il 30% della retribuzione complessiva annua spettante al dipendente;
- i costi di esercizio relativi a formatori e partecipanti alla formazione direttamente connessi al progetto di formazione, ad esempio:
- le spese di viaggio;
- le spese per i materiali;
- le spese per forniture con attinenza diretta al progetto;
- l’ammortamento degli strumenti e delle attrezzature per la quota da riferire al loro uso esclusivo per il progetto di formazione.
- i costi dei servizi di consulenza connessi al progetto di formazione;
- le spese di personale relative ai partecipanti alla formazione e le spese generali indirette (spese amministrative, locazione, spese generali) per le ore durante le quali i partecipanti hanno seguito la formazione.
Attività formative
Le uniche attività di formazione ammissibili e che quindi le aziende possono far seguire al proprio personale dipendente devono riguardare ambiti e materie inerenti la trasformazione tecnologica con soli due obiettivi per le aziende:
- acquisizione di competenze 4.0;
- consolidamento di competenze 4.0.
Sono ammissibili ai fini dell’accesso al credito d’imposta solo le attività di formazione svolte per acquisire o consolidare le conoscenze delle tecnologie previste dal Piano nazionale Impresa 4.0 quali:
|
Le tecnologie abilitanti individuate sono raggruppate in 9 categorie:
Advanced manufacturing solution |
-> |
robot collaborativi interconnessi e programmabili; |
Additive manufacturing |
-> |
uso delle stampanti 3D connesse a software di sviluppo digitali; |
Augmented reality |
-> |
realtà aumentata a supporto dei processi produttivi; |
Simulation |
-> |
simulazione tra macchine interconnesse per ottimizzare i processi; |
Horizontal/Vertical integration |
-> |
integrazione dati lungo tutta la catena del valore; |
Industrial internet |
-> |
comunicazione multidirezionale tra processi produttivi e prodotti; |
Cloud |
-> |
gestione di elevate quantità di dati su sistemi aperti; |
Cybersecurity |
-> |
sicurezza durante le operazioni in rete e su sistemi aperti; |
Big Data & Analytics |
-> |
Analisi di base dati per ottimizzare prodotti e processi produttivi. |
Le attività formative dovranno essere applicate in determinati ambiti:
Vendita e marketing |
-> |
e le attività di formazione potranno essere relative a:
|
Informatica |
-> |
in questo caso le voci ammesse possono essere, ad esempio:
|
Tecniche e tecnologie di produzione |
-> |
in cui si contano 88 voci, tra cui:
|
Gestione della formazione
Il credito d’imposta può maturare anche per corsi sviluppati interamente in aule virtuali, gestite con metodologie adeguate a garantire il controllo dell’effettiva partecipazione del personale dipendente.
Le attività di formazione possono essere impartite anche in modalità e-learning (online). Le aziende, in questo caso, dovranno dimostrare con certezza l’effettiva e costante partecipazione del personale interessato alla formazione, attraverso opportuni strumenti di controllo.
NOTA BENE – Va precisato che le ore di formazione devono essere svolte esclusivamente in orario di lavoro e non possono essere superate le 3,5 ore al giorno.
Le attività di formazione possono essere erogate da soggetti esterni o interni all’impresa.
Formatori esterni
|
|
Formatori interni
|
Misura dell’agevolazione
QUALE E’ LA PERCENTUALE DI CREDITO D’IMPOSTA DI CUI POSSO BENEFICIARE?
Rientra nella misura agevolativa il costo aziendale del personale dipendente impegnato nelle attività di formazione 4.0 sia come «discente» che come «docente» o «tutor».
Quindi, il credito d’imposta viene calcolato sul costo aziendale del personale dipendente che l’azienda intende formare.
COSA SI INTENDE PER PERSONALE DIPENDENTE E, QUINDI, CHI RIENTRA NEL CALCOLO DEL CREDITO D’IMPOSTA?
- il personale titolare di rapporto di lavoro subordinato, anche a tempo determinato;
- il personale con contratto di apprendistato;
Agli altri collaboratori legati all’impresa da contratti diversi da quelli di lavoro subordinato o di apprendistato è consentita la partecipazione alle attività formative ma non vengono però considerati ai fini del calcolo del credito.
COSA SI INTENDE PER COSTO AZIENDALE?
Retribuzione al lordo di ritenute e contributi previdenziali e assistenziali, inclusi i ratei di Tfr, mensilità aggiuntive, ferie e permessi ecc. maturati durante le ore di formazione ed eventuali indennità di trasferta per i corsi fuori sede.
Per quantificare il credito di imposta di cui l’azienda potrà beneficiare, bisogna – una volta determinato il costo lordo relativo alla formazione del personale dipendente, rapportato alle ore di formazione – applicare una percentuale che sarà individuata in base alle dimensioni aziendali.
Le percentuali sono le seguenti:
per le piccole imprese |
-> |
50% delle spese ammissibili e fino ad un massimo di 300.000 euro |
per le medie imprese |
-> |
40% delle spese ammissibili e fino ad un massimo di 250.000 euro |
per le grandi imprese |
-> |
30% delle spese ammissibili e fino ad un massimo di 250.000 euro |
NOTA BENE – Nel caso in cui i destinatari delle attività di formazione ammissibili rientrino nelle categorie dei lavoratori dipendenti svantaggiati o molto svantaggiati, come definite dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 17 ottobre 2017 la misura del bonus è aumentata al 60%.
Adempimenti
QUALI SONO GLI ADEMPIMENTI PER BENEFICIARE DELLA MISURA?
Le imprese sono tenute ad effettuare una comunicazione al Ministero dello Sviluppo Economico a scopo puramente statistico. Tale comunicazione è funzionale esclusivamente all’acquisizione da parte del Ministero dello Sviluppo Economico delle informazioni utili a valutare l’andamento, la diffusione e l’efficacia delle misure agevolative. Non costituisce condizione preventiva di accesso ai benefici e neanche, in caso di eventuale mancato invio, causa di diniego del diritto alle agevolazioni spettanti.
NOTA BENE – Tale comunicazione non costituisce condizione preventiva di accesso ai benefici e neanche – in caso di eventuale mancato invio – causa di diniego del diritto alle agevolazioni spettanti.
Le imprese beneficiarie del credito d’imposta, oltre alla certificazione, devono conservare:
Le spese ammissibili devono risultare da un’apposita certificazione da allegare al bilancio. |
Per le Imprese soggette a revisione legale dei conti |
–> |
Le spese devono essere certificate dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti o da un professionista iscritto nel Registro dei revisori legali (D.Lgs. 39/2010). |
Per le Imprese non soggette a revisione legale dei conti |
–> |
Le spese devono essere certificate da un revisore (o da una società di revisione). Per queste imprese le spese di certificazione sono riconosciute in aumento del credito d’imposta fino a 5.000 euro. |
Sono escluse dall’obbligo di certificazione le imprese con bilancio revisionato.
NOTA BENE – Il revisore legale dei conti o il professionista responsabile della revisione legale dei conti nell’assunzione dell’incarico deve osservare i principi di indipendenza (art. 10, D.Lgs. 39/2010).
Utilizzo del Credito d’Imposta
Il credito d’imposta:
- è utilizzabile direttamente in compensazione con mod. F24, presentato attraverso i canali telematici dell’AdE, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in cui sono sostenuti i costi, subordinatamente all’avvenuta certificazione dei costi;
- va indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui le spese sono sostenute e nelle dichiarazioni successive fino alla conclusione del suo utilizzo.
ESEMPIO: CALCOLO CREDITO D’IMPOSTA 4.0
Poniamo l’esempio di una azienda con 25 dipendenti che decide di beneficiare della misura Formazione 4.0 iniziando, pertanto, un percorso formativo 4.0 per 10 impiegati area commerciale (per rafforzare le tecniche di vendita e analisi del mercato per mezzo di specifici software) e 6 operai (per ottimizzare le attività di produzione logistica).
Costo orario medio lordo pari a 15 euro.
Percorso formativo complessivo di 200 ore.
Avremo quindi: 16 dipendenti x 15 euro x 200 ore = 48.000 euro.
Trattandosi di una piccola impresa, questa può usufruire del 50% del credito, pari a 24.000 euro, che verranno utilizzati per compensare le imposte a debito.