PNRR – Contributi per l’utilizzo di idrogeno
Attuazione dell’Investimento 3.1 «Produzione in aree industriali dismesse» e dell’Investimento 3.2 «Utilizzo dell’idrogeno in settori hard-to-abate», della Missione 2, Componente 2 del PNRR
Finalità: Il decreto 21 Ottobre 2022 (GU Serie Generale n.282 del 02-12-2022)) disciplina le modalità e i criteri generali per la concessione delle agevolazioni previste nell’ambito della Missione 2, Componente 2, Investimento 3.1 «Produzione di idrogeno in aree industriali dismesse (hydrogen valleys )» e 3.2 «Utilizzo dell’idrogeno in settori hard-to-abate», del PNRR, limitatamente ai progetti e agli interventi di cui ai punti successivi.
Soggetti beneficiari:
Attuazione dell’Investimento 3.1 e riparto delle risorse
Possono beneficare delle agevolazioni le imprese che sostengono le spese di investimento per la realizzazione degli interventi di cui al punto successivo.
Attuazione dell’Investimento 3.2 e riparto delle risorse
Possono beneficare delle agevolazioni le imprese, anche sotto forma di raggruppamenti temporanei, comprese le associazioni temporanee, che sostengono le spese di investimento per i progetti e gli interventi di cui al punto successivo. I soggetti beneficiari operano nei settori hard to abate , ossia nei settori nei quali è più difficile abbattere le emissioni di carbonio, quali quello della siderurgia, della raffinazione del petrolio, della chimica, del cemento, della ceramica, della carta, del vetro, della produzione alimentare.
Tipologia di interventi ammissibili:
Attuazione dell’Investimento 3.1 e riparto delle risorse
Per beneficiare delle agevolazioni, gli impianti di produzione di idrogeno verde e/o di idrogeno rinnovabile devono: a) avere una dimensione compresa tra 1 MWe e 10 MWe; b) essere localizzati in aree industriali dismesse che rispettano le caratteristiche definite dall’avviso del Ministro della transizione ecologica del 15 dicembre 2021.
I progetti relativi agli impianti di cui sopra: a) sono avviati successivamente alla data di presentazione della domanda di agevolazione; b) sono completati nel rispetto del target M2C2-49 del PNRR, del 30 giugno 2026; c) rispettano il principio «non arrecare un danno significativo».
Attuazione dell’Investimento 3.2 e riparto delle risorse
Le agevolazioni sono concesse per il finanziamento di progetti di ricerca e sviluppo per l’uso di idrogeno verde e/o rinnovabile in processi industriali, comunque funzionali alla realizzazione di interventi che prevedono l’uso dell’idrogeno verde e/o rinnovabile, ovvero per la realizzazione di interventi che prevedono l’uso di idrogeno verde e/o rinnovabile in processi industriali, anche in sostituzione di idrogeno prodotto da fonti fossili. I progetti e gli interventi di cui al primo periodo possono ricomprendere anche interventi per la produzione di idrogeno verde e/o rinnovabile.
I progetti e gli interventi connessi all’uso di idrogeno verde e/o rinnovabile di cui sopra garantiscono la sostituzione del metano e dei combustibili fossili con idrogeno verde e/o rinnovabile, nella misura minima del dieci per cento ovvero nella misura minima del novanta per cento del fabbisogno termico del macchinario o dell’intera linea produttiva oggetto di investimento. I progetti qui descritti: a) sono avviati successivamente alla data di presentazione della domanda di agevolazione; b) sono completati nel rispetto del target M2C2-51, del 30 giugno 2026; c) rispettano il principio «non arrecare danno significativo».
Entità e forma dell’agevolazione:
Attuazione dell’Investimento 3.1 e riparto delle risorse
Le risorse finanziarie attribuite alla Missione 2, Componente 2, Investimento 3.1, del PNRR, pari a 500.000.000,00 (cinquecento milioni) di euro, sono ripartite come segue: a) 450.000.000,00 (quattrocentocinquanta milioni) di euro per la realizzazione di progetti di produzione di idrogeno in aree industriali dismesse; b) 50.000.000,00 (cinquanta milioni) di euro per la realizzazione dei «progetti bandiera» oggetto del protocollo di intesa tra il Ministro per gli affari regionali e le autonomie e il Ministro della transizione ecologica del 13 aprile 2022.
Le agevolazioni sono concesse sotto forma di sovvenzione diretta, con procedura valutativa a graduatoria. Le agevolazioni di cui al primo periodo sono concesse dalle regioni e dalle province autonome, in qualità di soggetti attuatori ai sensi dell’art. 1, comma 4, lettera o) , del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, secondo quanto previsto dal decreto di cui al comma 2.
Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del direttore generale della Direzione incentivi energia del Ministero della transizione ecologica sono definiti gli adempimenti in capo alle regioni e alle province autonome in qualità di soggetti attuatori, lo schema di bando tipo per la concessione delle agevolazioni da parte delle regioni e delle province autonome che disciplina le modalità tecnico-operative finalizzate alla concessione delle agevolazioni di cui al presente decreto.
Attuazione dell’Investimento 3.2 e riparto delle risorse
Le risorse finanziarie attribuite alla Missione 2, Componente 2, Investimento 3.2, del PNRR, pari a 2.000.000.000,00 (due miliardi) di euro, sono ripartite come segue: a) 1.000.000.000 (un miliardo) di euro per la realizzazione di progetti e interventi finalizzati alla sostituzione di almeno il dieci per cento del metano e dei combustibili fossili utilizzati nei processi produttivi dei settori di cui al paragrafo “soggetti beneficiari”, con idrogeno verde e/o rinnovabile, anche autoprodotto, di cui almeno 400.000.000 (quattrocento milioni) di euro sono destinati alla realizzazione di progetti e interventi finalizzati alla sostituzione di più del novanta per cento del metano e dei combustibili fossili nei predetti processi produttivi; b) 1.000.000.000 (un miliardo) di euro per la realizzazione di progetti finalizzati alla produzione di ferro preridotto mediante processo direct reduced iron (DRI) alimentati da idrogeno verde e/o rinnovabile, anche autoprodotto, per una quota pari ad almeno il 10 per cento in volume della miscela di combustibile utilizzata.
Le agevolazioni per i progetti e gli interventi di cui sopra sono concesse, sotto forma di sovvenzione diretta e/o finanziamento agevolato, mediante procedura negoziale di cui all’art. 6 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, tenendo conto di quanto previsto all’art. 8, comma 3, nel rispetto del regolamento (UE) n. 2014/651 della Commissione europea del 17 giugno 2014 ovvero applicando il quadro temporaneo per gli aiuti di Stato di cui alla comunicazione C(2022) 5342 final della Commissione europea del 20 luglio 2022, fermo restando l’obbligo di notifica ai sensi dell’art. 108, paragrafo 3, del TFUE, in caso di superamento delle soglie di esenzione previste dai predetti atti.
Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del direttore generale della Direzione incentivi energia del Ministero della transizione ecologica sono definite le modalità tecnico-operative per l’attuazione del presente titolo.
Presentazione delle domande:
Attuazione dell’Investimento 3.1 e riparto delle risorse
Da definire con successivo decreto del direttore generale della Direzione incentivi energia del Ministero della transizione ecologica.
Attuazione dell’Investimento 3.2 e riparto delle risorse
Da definire con successivo decreto del direttore generale della Direzione incentivi energia del Ministero della transizione ecologica.