Credito di Imposta R&S
L. 27 dicembre 2019 n. 160 (commi 198-209)
In cosa consiste:
Contributo a fondo perduto sotto forma di credito di imposta per compensare IVA, contributi, IRPEF, IRES e IRAP
Su cosa si applica:
- ricerca e sviluppo
- innovazione tecnologica e innovazione di prodotto
Definizione di Ricerca e Sviluppo:
a) acquisizione di nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili, senza che siano previste applicazioni o usi commerciali diretti
b) attività svolte per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti
c) acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica e commerciale allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati.
Quanto vale l’agevolazione:
- Il 45% (per le piccole imprese delle regioni “svantaggiate”) – 35% (medie imprese) – 25% (grandi imprese) – 12% (altre regioni) dell’investimento, nel limite di € 3 milioni, per le attività di ricerca e sviluppo, ossia per le attività di ricerca fondamentale, ricerca industriale e sviluppo sperimentale in campo scientifico o tecnologico, identificabili tenendo conto del Manuale di Frascati dell’OCSE (commi 200 e 203);
- Il 6% dell’investimento, nel limite di € 1,5 milioni, per le attività di innovazione tecnologica, ossia per le attività finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati. Tali attività sono identificabili sulla base del Manuale di Oslo dell’OCSE. Se le attività sono destinate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0, il credito è riconosciuto in misura pari al 10%, sempre nel limite massimo di € 1,5 milioni (commi 201e 203);
- Il 6% dell’investimento, nel limite massimo di € 1,5 milioni, per le attività di design e ideazione estetica svolte dalle imprese operanti nei settori tessile e moda, calzaturiero, occhialeria, orafo, mobile e arredo e della ceramica per la concezione e realizzazione dei nuovi prodotti e campionari (commi 202 e 203).
Costi sui quali si calcola:
- Costi del personale coinvolto a vario titolo nelle attività di R&D
- Costi di collaborazione con professionisti tecnici, altre imprese, enti e Università
- Quote di ammortamento di beni strumentali utilizzati protempore per R&D
- Costi per privative industriali
- Costo dei materiali per prototipo e delle forniture.
Il credito è utilizzabile in compensazione in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di maturazione, subordinatamente all’avvenuto adempimento degli obblighi di certificazione (D.Lgs. 39/2010),
come disposto dal comma 204. Sarà inoltre necessaria una specifica comunicazione al MISE.
In base ai commi 205 e 206, continua ad essere richiesto che:
- l’effettivo sostenimento dei costi sia oggetto di certificazione
- le imprese beneficiarie predispongano o acquisiscano una Relazione tecnica che illustri le finalità, i contenuti e i risultati delle attività ammissibili svolte in ciascun periodo d’imposta in relazione ai progetti o ai sottoprogetti in corso di realizzazione.