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Novità Decreto Aiuti-ter: pubblicazione in Gazzetta Ufficiale

da | 26 Set 2022 | Finanza Agevolata, News Nazionali

Decreto Aiuti-ter: pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 223 del 23 settembre 2022 del D.L. n. 144/2022

Il Decreto Aiuti-ter, pubblicato in Gazzetta Ufficiale nelle scorse ore conferma di fatto quanto riportato dalla Bozza trapelata nel corso dei giorni precedenti e aggiunge qualche piccola novità.
In particolare, significative novità riguardano i Crediti d’Imposta Energia elettrica e gas, a sostegno delle imprese in forte difficoltà a causa dei rincari delle bollette.

Le principali novità nel dettaglio:
Credito d’Imposta energia elettrica
• Ampliamento della platea dei possibili richiedenti e beneficiari del credito: anche le        imprese NON energivore dotate di contatori con potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW (e non più 16,5 come previsto in precedenza) potranno beneficiare del credito.
• Credito d’imposta per le imprese NON energivore pari al 30% per i mesi di Ottobre e Novembre 2022.
• Credito d’imposta per le imprese energivore pari al 40% per i mesi di Ottobre e Novembre 2022.
Credito d’Imposta gas naturale
• Credito d’imposta per le imprese gasivore e NON pari al 40% per i mesi di Ottobre e Novembre 2022.
Per entrambi i crediti d’imposta, per le imprese NON energivore e NON gasivore viene nuovamente prevista la possibilità nel caso in cui l’impresa destinataria del contributo si rifornisca nel terzo trimestre dell’anno 2022 e nei mesi di ottobre e novembre 2022, di energia elettrica o di gas naturale dallo stesso venditore da cui si riforniva nel terzo trimestre dell’anno 2019, di richiedergli, entro sessanta giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d’imposta, una comunicazione nella quale è riportato il calcolo dell’incremento di costo della componente energetica e l’ammontare del credito d’imposta spettante per i mesi di ottobre e novembre 2022.
Compensazione: i crediti d’imposta maturati nel terzo trimestre 2022 e nei mesi di Ottobre e Novembre saranno compensabili entro la data del 31 marzo 2023.
Cessione: i crediti d’imposta maturati nel terzo trimestre 2022 e nei mesi di Ottobre e Novembre sono utilizzati dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente, ossia in compensazione tramite modello F24, entro il 31 marzo 2023.
Viene inoltre previsto che, entro il 16 febbraio 2023 i beneficiari dei crediti d’imposta maturati nel terzo trimestre 2022 e nei mesi di Ottobre e Novembre 2022, a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del credito non ancora fruito, inviano all’Agenzia delle Entrate un’apposita comunicazione sull’importo del credito maturato nell’esercizio 2022. Il contenuto e le modalità di presentazione della comunicazione sono definiti con provvedimento dell’Agenzia delle entrate da emanarsi entro trenta giorni dall’entrata in vigore del Decreto in oggetto.
Disposizioni per il sostegno del settore trasporto
Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dagli aumenti eccezionali dei prezzi dei carburanti, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l’anno 2022, da destinare, nel limite di 85 milioni di euro, al sostegno del settore dell’autotrasporto di merci e, nel limite di 15 milioni di euro, al sostegno del settore dei servizi di trasporto di persone su strada. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto in oggetto, sono definiti i criteri di determinazione, le modalità di assegnazione e le procedure di erogazione delle risorse di cui sopra, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato.

Credito d’Imposta R&S

Il decreto Aiuti Ter, concede alle aziende più tempo per valutare l’adesione alla Procedura di Riversamento Spontaneo del Credito di Imposta in R&S, portando il termine per aderire al 31 ottobre.

 

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