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Il 31 dicembre 2018 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge di Bilancio 2019.

Con entrata in vigore dal 1° gennaio 2019, la Legge di Bilancio 2019 conferma i credito d’imposta R&S seppur con alcune modifiche.

Quali sono le variazioni rispetto alla normativa precedente?

  • Aliquote e massimale di aiuto differenti: la nuova legge di Bilancio 2019 diminuisce il tetto massimo del credito d’imposta spettante a ciascuna impresa fissandolo a 10 milioni di euro. Inoltre viene reintrodotta la doppia aliquota:
    • 25% per le spese relative al personale titolare di altri rapporti di lavoro diversi dal lavoro subordinato (lavoratori autonomi, collaboratori, ecc…), per le spese relative a contratti di ricerca commissionata affidata ad altri soggetti diversi dalle Università, enti e organismi equiparati, start-up ed imprese innovative, imprese appartenenti allo stesso gruppo della committente e per le spese legate ai materiali, alle forniture e ad altri prodotti analoghi direttamente impiegati nelle attività di ricerca e sviluppo anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota.
    • 50% per le spese del personale titolare di un rapporto di lavoro subordinato e per le attività di R&S commissionate a terzi, solo in caso di contratti stipulati con Università, enti e organismi di ricerca, start-up e PMI innovative indipendenti.
  • Introduzione dei materiali e forniture tra le spese ammissibili: come accennato al punto precedente, la Legge di Bilancio 2019 ammette tra i costi agevolabili anche le spese per i materiali ed altri beni destinati alla realizzazione di prototipi di prodotti o di impianti pilota. la normativa chiarisce, inoltre, che “la presente lettera non si applica nel caso in cui l’inclusione del costo dei beni ivi previsti tra le spese ammissibili comporti una riduzione dell’eccedenza agevolabile“.
  • Obbligo della certificazione delle spese e della relazione tecnica: ai fini del riconoscimento del credito di imposta, l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall’impresa devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti. Infine, l’impresa è tenuta a redigere una relazione tecnica illustrativa del progetto o dei progetti di R&S rendicontati.

 

Si sottolinea che le modifiche relative agli aspetti formali e documentali avranno effetto già a partire dagli adempimenti relativi al credito maturato nel periodo d’imposta in corso al 31/12/2018.

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