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MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY: Fondo per il Sostegno alla Transizione Industriale

da | 15 Gen 2025 | Bandi - Obiettivi, Bandi - Settori, Bandi Nazionali in Apertura, Commercio e Servizi, Digitalizzazione, Finanza Agevolata, Industria e Artigianato, Investimenti, Sostenibilità ed efficienza energetica

BANDI

Descrizione Bando

Il Fondo per il sostegno alla transizione industriale, promosso dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, mira a favorire la trasformazione ecologica e il miglioramento dell’efficienza energetica nelle imprese italiane. Per il 2025, il fondo dispone di una dotazione complessiva di 400 milioni di euro, con l’obiettivo di incentivare la sostenibilità ambientale e la competitività del settore industriale.

Il 50% delle risorse del Fondo è riservato alle imprese energivore (quelle inserite nell’elenco tenuto dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali – CSEA, relativo alle imprese a forte consumo di energia ai sensi dell’articolo 19, comma 2, della legge 20 novembre 2017, n. 167).
Almeno il 40% delle risorse è destinato ai progetti da realizzare nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

 

Soggetti Beneficiari

Il bando è rivolto a tutte le imprese italiane, indipendentemente dalla dimensione, purché:
▪ siano costituite e regolarmente iscritte al Registro delle Imprese;
▪ operino prevalentemente nei settori estrattivo o manifatturiero, corrispondenti alle sezioni B e C, estrattivo e manifatturiero, della classificazione ATECO 2007;
▪ siano nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non sono in liquidazione volontaria e non sono sottoposte a procedure concorsuali;
▪ non siano già in difficoltà al 31 dicembre 2019;
▪ non rientrino tra i soggetti che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
▪ abbiano restituito somme dovute a seguito di provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal Ministero;
▪ siano in regola con le disposizioni vigenti in materia obblighi contributivi;
▪ non si trovano in una delle situazioni di esclusione previste dall’art. 5, comma 2, del DM 21 ottobre 2022.

 

Tipologia di interventi ammissibili

I programmi d’investimento devono perseguire almeno una delle seguenti finalità:
Miglioramento dell’efficienza energetica: interventi volti a ridurre i consumi energetici o a rinnovare i processi produttivi per aumentarne la sostenibilità, in conformità agli articoli 14, 17 e 38 del Regolamento GBER.
Autoproduzione di energia da fonti rinnovabili: realizzazione di impianti per la produzione di energia rinnovabile, incluse soluzioni basate sull’idrogeno e sistemi di cogenerazione ad alto rendimento, ai sensi dell’articolo 41 del Regolamento GBER.
Uso efficiente delle risorse: progetti che riducono l’utilizzo di materiali tramite strategie di riuso, riciclo o recupero, favorendo un approccio più circolare nella gestione delle risorse.

Nello specifico per INVESTIMENTI IN EFFICIENZA ENERGETICA le agevolazioni possono essere concesse a fronte di investimenti finalizzati all’introduzione, nell’ambito dell’unità produttiva oggetto di intervento:
a) di misure tese al miglioramento dell’efficienza energetica che comportino un risparmio energetico nell’esecuzione dell’attività d’impresa;
b) di un cambiamento fondamentale del processo di produzione attivo nell’unità produttiva oggetto di intervento, volto a conseguire un risparmio energetico nell’esecuzione dell’attività d’impresa.

Per gli investimenti in un UTILIZZO EFFICIENTE DELLE RISORSE i contributi possono essere concessi a fronte della realizzazione, nell’ambito dell’unità produttiva oggetto di intervento, di investimenti volti a perseguire uno o più dei seguenti obiettivi:
a) riduzione della quantità di acqua impiegata nel processo produttivo;
b) riduzione della quantità di materie prime e semilavorati impiegati nel processo produttivo, ad eccezione dell’energia;
c) riduzione dei rifiuti conferiti in discarica.

I programmi di investimento possono pertanto essere volti all’introduzione di misure volte a perseguire:
a) un uso efficiente delle risorse e/o la circolarità del processo produttivo; o
b) un cambiamento fondamentale del processo di produzione attivo nell’unità produttiva oggetto di intervento per perseguire un uso efficiente delle risorse e/o la circolarità del processo produttivo. Non sono agevolabili interventi limitati alla mera sostituzione di un macchinario o all’introduzione di una componente specifica nel processo produttivo né quelli riguardanti lo smaltimento dei rifiuti e le operazioni di recupero dei rifiuti per la produzione di energia.

Non sono ammessi interventi che determinano un aumento della capacità produttiva, fatti salvi gli aumenti derivanti da esigenze tecniche, se non superiori al 20% rispetto alla situazione precedente l’intervento. Per gli aiuti concessi a valere sul Quadro temporaneo, gli aumenti devono essere di dimensione non superiore al 2%.

    Entità e forma dell’agevolazione

    Sono considerate eleggibili le spese relative a:
    ▪ Impianti e macchinari necessari per il raggiungimento degli obiettivi energetici o ambientali;
    ▪ Tecnologie digitali utili per ottimizzare i processi produttivi;
    ▪ Studi e consulenze tecniche direttamente legate agli interventi finanziati;
    ▪ Opere murarie strettamente necessarie per la realizzazione degli impianti.

    I programmi di investimento devono:
    ▪ essere avviati dopo la presentazione della domanda di accesso al Fondo
    ▪ prevedere spese complessive ammissibili di importo compreso tra 3 milioni e 20 milioni di euro
    ▪ essere realizzati entro 36 mesi dalla data di concessione del contributo (con un’eventuale proroga del termine di ultimazione del programma non superiore a 12 mesi). Entro questo termine dovrà avvenire anche l’entrata in funzione e la piena operatività degli investimenti oggetto delle agevolazioni
    ▪ rispettare il divieto di doppio finanziamento ai sensi dell’articolo 9 del Regolamento (UE) 2021/241 e successive modificazioni e integrazioni
    ▪ non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi dell’articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 (DNSH) e risultare inoltre conformi alla normativa ambientale nazionale ed europea applicabile, nonché a quanto prescritto dalla circolare MEF-RGS del 14 maggio 2024, n. 22 e alle relative schede tecniche applicabili

    Il contributo è concesso in forma di fondo perduto, con un’intensità variabile in funzione della misura scelta, della dimensione dell’impresa e della localizzazione geografica:

    Per investimenti in EFFICIENZA ENERGETICA:
    – Fino al 50% delle spese ammissibili per le piccole imprese;
    – Fino al 40% per le medie imprese;
    – Fino al 30% per le grandi imprese.
    Sono inoltre previste maggiorazioni per progetti in aree svantaggiate o per interventi particolarmente innovativi. Nello specifico l’aumento è di 15 punti percentuali per investimenti effettuati nelle zone “a” e di 5 punti percentuali per investimenti effettuati nelle zone” c”.
    L’intensità dell’aiuto può essere aumentata di ulteriori 15 punti percentuali se l’investimento determina un miglioramento della prestazione energetica dell’edificio di almeno il 40% rispetto alla situazione precedente all’investimento agevolato.

    Per UTILIZZO EFFICIENTE DELLE RISORSE ENERGETICHE:
    ▪ 60 punti percentuali per gli aiuti concessi alle piccole imprese;
    ▪ 50 punti percentuali per gli aiuti concessi alle medie imprese;
    ▪ 15 punti percentuali per investimenti effettuati nelle zone a e di 5 punti percentuali per investimenti nelle zone c.

     

     

    Scadenza

    Le domande potranno essere presentate dalle ore 12.00 del 5 Febbraio 2025 fino alle ore 12.00 dell’8 Aprile 2025.

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