Patent Box Finanziaria 2022 – D.L. n. 146/2021
IN COSA CONSISTE
E’ una maggiorazione del 110% dei costi di ricerca e sviluppo sostenuti per alcune tipologie di beni immateriali; sono stati esclusi dall’ambito dei beni agevolabili i marchi di impresa, limitando l’applicazione ai brevetti, al software protetto da copyright e ai beni comunque giuridicamente tutelati.
I beni giuridicamente tutelati sono: diritti di brevetto industriale, diritti di utilizzazione delle opere dell’ingegno, concessioni, licenze e altri diritti simili.
E’ stato eliminato il divieto di cumulo tra il Patent box e il credito di imposta per ricerca e sviluppo e ridisegnato il regime transitorio.
In sintesi, la Finanziaria 2022:
– eleva dal 90% al 110% la maggiorazione fiscale dei costi di ricerca e sviluppo sostenuti in relazione a beni immateriali giuridicamente tutelabili;
– modifica la decorrenza della nuova disciplina del patent box che, in luogo del termine inziale del 22 ottobre 2021 (come previsto dal D.L. n. 146/2021), si applica alle opzioni esercitate con riguardo al periodo di imposta in corso alla data dell’entrata in vigore e ai successivi periodi di imposta;
– consente ai contribuenti, per tutta la durata dell’opzione, di usufruire sia del nuovo patent box, sia del credito d’imposta per le spese di ricerca e sviluppo;
– modifica la disciplina transitoria di passaggio dal vecchio al nuovo regime, per non obbligare al transito automatico al nuovo patent box chi abbia esercitato l’opzione per l’originario istituto, con riferimento ad anni antecedenti al 2021;
– introduce un meccanismo di recapture in base al quale, ove le spese agevolabili siano sostenute in vista della creazione di una o più immobilizzazioni immateriali oggetto di patent box, il contribuente può usufruire della maggiorazione del 110% a decorrere dal periodo di imposta in cui l’immobilizzazione immateriale ottiene un titolo di privativa industriale.
I soggetti titolari di reddito d’impresa possano optare per la maggiorazione al 110% (super deduzione) dei costi sostenuti per attività di ricerca e sviluppo sostenuti in relazione a software protetti da copyright, brevetti industriali, disegni e modelli, a condizione che siano utilizzati direttamente o indirettamente nello svolgimento dell’attività d’impresa. Vengono escluse dalla super-deduzione le spese di ricerca e sviluppo sostenute in relazione ai marchi d’impresa nonché a processi, formule e informazioni relativi a esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili.
CHI PUÒ OPTARE PER IL NUOVO PATENT BOX
Possono optare alla super deduzione del 110% i soggetti titolari di reddito d’impresa.
In maggior dettaglio, sono ammessi all’opzione le società e gli enti di ogni tipo (compresi i trust), con o senza personalità giuridica, compresi quelli non residenti nel territorio dello Stato, aventi in Italia una stabile organizzazione, ma soltanto a condizione di essere residenti in Paesi con i quali sia in vigore un accordo per evitare la doppia imposizione e con i quali lo scambio di informazioni sia effettivo.
L’agevolazione, rilevante ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP, secondo l’emendamento, consiste nella maggiorazione del 110% dei costi di ricerca e sviluppo sostenuti in relazione a:
– software protetti da copyright;
– brevetti industriali;
– disegni e modelli;
che siano utilizzati direttamente o indirettamente nello svolgimento della propria attività d’impresa.
– per ogni 100 euro di costi in attività di ricerca e sviluppo relativi ai sopraelencati beni, è possibile dedurne 210 euro.
-per un soggetto passivo IRES, il beneficio dovrebbe tradursi in minori imposte (IRES e IRAP) per 30,69 euro.
MECCANISMO DI RECAPTURE
La maggiorazione non può essere applicata alle spese sostenute prima dell’ottavo periodo d’imposta antecedente a quello nel quale l’immobilizzazione immateriale ottiene un titolo di privativa industriale.
Viene così introdotto, un meccanismo di recapture su base ottennale, che consente di recuperare il beneficio non utilizzato esclusivamente in relazione alle spese di ricerca e sviluppo che, ex post, hanno dato vita a un bene immateriale. Tale meccanismo potrebbe ad esempio favorire le imprese operanti nel settore farmaceutico, che potrebbero sfruttare il recupero all’indietro, considerando il tempo necessario per arrivare a un brevetto.
CARATTERISTICHE DELL’OPZIONE
Viene confermato che l’opzione per nuovo Patent box è irrevocabile e rinnovabile e ha una durata di cinque periodi d’imposta.
Le modalità di esercizio dell’opzione saranno definite con apposito provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.
DOCUMENTAZIONE IDONEA E PENALTY PROTECTION
I contribuenti che intendono beneficiare della maggiore deducibilità dei costi ai fini fiscali possono indicare le informazioni necessarie alla determinazione della maggiorazione in idonea documentazione, predisposta secondo quanto sarà indicato da un provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.
In caso di rettifica della maggiorazione da cui derivi una maggiore imposta o una differenza di credito – non trova applicazione la sanzione per infedele dichiarazione (art. 1, comma 2, D.Lgs. n. 471/1997), qualora nel corso di accessi, ispezioni, verifiche o altra attività istruttoria, il contribuente consegni ai verificatori la suddetta documentazione (“penalty protection”).
Il contribuente che detiene la documentazione ne deve dare comunicazione all’Agenzia delle Entrate nella dichiarazione relativa al periodo d’imposta per il quale si beneficia dell’agevolazione. In assenza di tale comunicazione, in caso di rettifica della maggiorazione, non opera la penalty protection.
DECORRENZA
L’emendamento interviene anche in merito alla decorrenza della super deduzione, mediante una riscrittura del comma 10 dell’art. 6, D.L. n. 146/2021, il quale nella sua nuova formulazione prevede che con riferimento al periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto Fisco-Lavoro (2021) e ai successivi periodi d’imposta non sono più esercitabili le opzioni previste dal “vecchio” Patent box.